Un Comune può affidare un incarico retribuito a un ex dipendente collocato in quiescenza per affiancare il nuovo Responsabile del Servizio finanziario, anche se questi è stato individuato all’interno dell’Ente e non è un neoassunto.
Lo chiarisce la Corte dei conti in risposta al quesito di un Sindaco, precisando però che l’attività deve restare nei limiti dell’affiancamento operativo, del supporto e dell’assistenza.
Il quesito del Sindaco
Il primo cittadino ha chiesto due cose. La prima: se sia possibile conferire un incarico oneroso a un soggetto già dipendente dell’Amministrazione e ora pensionato, con compiti di affiancamento, supporto e assistenza al Responsabile del Servizio finanziario.
La seconda: se, a questo scopo, il nuovo Responsabile, scelto tra il personale interno, possa essere equiparato a un neoassunto.
Il divieto di incarichi ai pensionati
La questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 9, del dl 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi a soggetti già lavoratori pubblici e titolari di trattamento pensionistico. Il divieto è però riferito ad attività specifiche, tra le quali non figura l’affiancamento operativo.
Che cos’è l’affiancamento operativo
Secondo la Corte, l’affiancamento operativo si definisce in base al contenuto della prestazione richiesta all’incaricato.
Consiste nel trasferire competenze “pratiche” per garantire la continuità dell’azione amministrativa e preservare il patrimonio di esperienze operative maturate nel tempo. Non conta, invece, chi sia il dipendente che ne beneficia.
Anche un dipendente interno può essere affiancato
Ne deriva che il destinatario dell’attività non deve necessariamente essere un neoassunto. Può essere anche una figura assegnata a una funzione diversa all’interno della stessa Amministrazione, come nel caso del nuovo Responsabile del Servizio finanziario scelto tra il personale dell’Ente.
I paletti da rispettare
La Corte pone tuttavia un limite netto: l’incarico non può andare oltre l’affiancamento operativo, il supporto e l’assistenza. Se l’attività a pagamento servisse a colmare la competenza tecnica necessaria per ricoprire posizioni nevralgiche e complesse, garantendo di fatto il buon andamento degli uffici, finirebbe per configurare una consulenza o, addirittura, una sostituzione nella gestione amministrativa.
In tal caso, al di là del nome attribuito all’incarico (nomen juris), ricadrebbe pienamente nel divieto. La Corte richiama in proposito un precedente della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 172/2024/PAR).
L’ultima parola spetta al Comune
La Corte ricorda infine che ogni valutazione sulla necessità dell’incarico resta in capo al Comune, così come la verifica della coerenza della soluzione organizzativa con i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, tenendo conto della complessità e della delicatezza della funzione da affiancare.