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IMPRESE SOTTO I RAGGI X DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Imprese al setaccio elettronico delle pubbliche amministrazioni. I controlli sulle attività economiche saranno svolti raccogliendo tutte le informazioni archiviate nei data base degli enti pubblici, che dovranno essere interoperabili, nel tempo di un click. Lo prevede la lettera g) del primo comma dell’articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato definitivamente dal senato il 2 agosto scorso. Il tema affrontato è quello delle ispezioni amministrative, che avranno sempre un peso maggiore nel lavoro degli enti pubblici.

La quantità dei compiti di controllo, infatti, cresce con il numero dei procedimenti in cui si applicano silenzio-assenso, comunicazioni e segnalazioni di inizio attività e quelli lasciati alla libera iniziativa dei privati. La p.a. farà sempre meno autorizzazioni e sempre più ispezioni. “Più semplificazioni” è una formula che va a braccetto con “più vigilanza” a posteriori rispetto all’avvio della attività economica. Segue esattamente questi binari anche la legge sulla concorrenza 2021, la quale, non a caso, fornisce la base d’appoggio per la stesura di norme sulla circolarità delle informazioni funzionali al controllo sui soggetti economici.

Innanzi tutto, la norma: per ora è una delega al governo, incaricato di scrivere decreti legislativi sui controlli sulle imprese, nei quali disciplinare il potere di accedere ai dati e di scambiarsi le in formazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati.

Le imprese sono soggette a regole delimitanti la possibilità e/o la modalità di svolgimento delle loro attività e gli enti deputati alle verifiche possono essere più di uno e ciascuno di essi potrebbe sfornare atti di controllo, con i quali lo svolgimento dell’attività economica sia confermato, limitato o inibito.

Tutte questa mole di compiti e atti ispettivi svolti compongono una base informativa di tale importanza, qualitativa e quantitativa, da determinare il cambio di passo nella vigilanza amministrativa.

Tale base informativa, al contempo, rappresenta l’oggetto di attenzioni, precauzioni e cautele imposte dalla normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati.

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