La legge di bilancio 2026 ha introdotto, per il solo periodo d’imposta in corso, una tassazione agevolata al 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale pubblico non dirigenziale.
Restavano aperti due interrogativi applicativi di immediato rilievo operativo: come si misura il limite di 800 euro e a quale arco temporale va riferita la soglia reddituale di 50.000 euro. L’Agenzia delle Entrate scioglie entrambi i nodi.
Il quadro normativo
L’art. 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 dispone che per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 — compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico — sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
Il regime è disegnato con alcune precisazioni che ne delimitano il perimetro soggettivo.
L’agevolazione si applica salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro: opera dunque in via automatica, con facoltà di opt-out esercitabile in forma scritta. Si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.
Non si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024, e all’art. 1, comma 354, della legge n. 207/2024, il beneficio si aggiunge alle predette misure: non vi è quindi alternatività, ma cumulo.
Il limite di 800 euro: annuo e complessivo
Sul primo punto l’Agenzia muove dal tenore letterale della disposizione — «per l’anno 2026 i compensi […] sono assoggettati, entro il limite di 800 euro» — e dalla circostanza che l’efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d’imposta 2026.
In assenza di ulteriori precisazioni normative, la conclusione è che l’agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui.
La precisazione non è ovvia. In astratto il limite avrebbe potuto essere inteso come riferito alla singola erogazione, o come soglia mensile, o come plafond per ciascun titolo di compenso accessorio. La lettura dell’Agenzia esclude ogni frammentazione: 800 euro è il massimale unico riferito all’intero anno, entro il quale confluiscono tutti i compensi accessori agevolabili corrisposti al dipendente nel 2026. L’eccedenza resta assoggettata a tassazione ordinaria.
La soglia dei 50.000 euro: si guarda al 2026
Il secondo chiarimento riguarda il requisito reddituale. La norma limita l’applicazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, senza indicare l’anno di riferimento.
Anche qui, in assenza di espressa previsione normativa, l’Agenzia ritiene che il limite debba essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026.
La soluzione ha un’implicazione pratica rilevante: il parametro non è il reddito dell’anno precedente, come accade in altre agevolazioni, ma quello dell’anno in corso. Il sostituto d’imposta è dunque chiamato a operare su una grandezza che si consolida solo a fine periodo, applicando l’imposta sostitutiva sulla base di una stima e procedendo in sede di conguaglio alla verifica definitiva.
Se in conguaglio emerge il superamento della soglia, l’agevolazione va recuperata; se emerge che la soglia non è stata superata a fronte di una mancata applicazione in corso d’anno, il beneficio può essere riconosciuto in quella sede.
La qualificazione dei compensi resta all’amministrazione
Un passaggio della risposta merita particolare attenzione da parte degli enti. L’Agenzia afferma che i datori di lavoro possono applicare l’imposta sostitutiva ai compensi «da essi ritenuti riconducibili» al trattamento economico accessorio comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, precisando espressamente che tale valutazione non rientra nelle competenze esercitabili in sede di risposta a istanze di interpello.
L’Agenzia, in altri termini, non si pronuncia sul perimetro oggettivo dell’agevolazione. La qualificazione delle singole voci retributive come trattamento accessorio resta rimessa all’amministrazione datrice di lavoro, che vi provvede sulla base dell’ordinamento contrattuale di settore e del proprio sistema di classificazione delle voci stipendiali.
È una scelta che sposta sull’ente la responsabilità della delimitazione, con i relativi rischi in caso di applicazione non corretta. Gli enti farebbero bene a formalizzare la ricognizione delle voci ritenute agevolabili in un atto istruttorio che dia conto dei riferimenti contrattuali utilizzati, così da documentare la ragionevolezza della qualificazione.
Sintesi operativa
Il quadro applicativo che ne risulta può essere riassunto così: l’imposta sostitutiva del 15 per cento si applica nel 2026 ai compensi ritenuti dal datore riconducibili al trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa; su un importo complessivo annuo agevolabile non superiore a 800 euro; a favore dei lavoratori che nel medesimo periodo d’imposta 2026 sono titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
Restano fermi l’esclusione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate già destinatario del regime dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017, il cumulo con le misure specifiche per il personale del Servizio sanitario nazionale, e la facoltà del dipendente di rinunciare all’agevolazione con dichiarazione scritta.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 173 del 15 settembre 2026