In base al codice dell’amministrazione digitale, per partecipare ad un concorso pubblico basta inviare la “Pec” e non è necessaria la propria firma in calce alla domanda. Lo ha stabilito una sentenza del Tar della Liguria che ha accolto il ricorso di una candidata esclusa dal concorso bandito dalla ASL 1 Imperiese e rivolto ai biologi.
La Asl ligure aveva motivato l’esclusione con il fatto che la ricorrente non aveva apposto la propria firma in calce alla domanda, diversamente da quanto previsto dal bando di concorso.
La Asl ha poi sostenuto che “anche le domande di partecipazione trasmesse via Pec devono essere sottoscritte dal candidato a pena di esclusione”. La ricorrente aveva impugnato la delibera della ASL 1 che l’aveva esclusa dal concorso per tre posti di dirigente biologo.
“La tesi della ASL non può essere condivisa – spiega il Tar nella sentenza -, perché secondo l’applicazione concreta del ‘diritto all’uso delle tecnologie’ nei rapporti tra privato e Amministrazione sancito dal codice dell’amministrazione digitale del codice è il privato a poter scegliere tra le diverse modalità – tutte ‘valide’ – mentre l’ente pubblico, dal canto suo, non può arbitrariamente limitare il ricorso all’una o all’altra di esse”.