Con la delibera n. 13 approvata il 21 gennaio 2026, l’ANAC è intervenuta su una procedura di gara di particolare rilievo: la costruzione del Polo Unico della Salute nella Città di Lagonegro.
L’appalto, gestito dalla Regione Basilicata, ha un valore economico significativo, pari a 14.000.372 euro. La controversia è nata a seguito dell’esclusione di un operatore economico basata su requisiti di partecipazione ritenuti non conformi alla normativa vigente.
La contestazione: SOA vs requisiti di esperienza decennale
L’operatore escluso ha impugnato il disciplinare di gara davanti all’Autorità, contestando una clausola specifica della lex specialis.
Oltre alla regolare attestazione SOA, la stazione appaltante aveva richiesto, a pena di esclusione:
- Il possesso di un’adeguata capacità tecnico-professionale specifica.
- La dimostrazione di aver eseguito, nei dieci anni precedenti, lavori assimilabili a quelli oggetto dell’appalto.
- Un importo minimo per tali lavori pregressi pari a dieci milioni di euro.
La decisione di ANAC: primato del Codice degli Appalti
L’Autorità ha accolto pienamente le ragioni dell’operatore, ribadendo che prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto all’attestazione SOA, specialmente se posti a pena di esclusione, configura una violazione del Codice degli Appalti.
L’attestazione SOA costituisce infatti una condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione delle capacità tecniche e finanziarie per l’esecuzione di lavori pubblici di tale importo. Di conseguenza, la clausola inserita dalla Regione Basilicata è stata giudicata illegittimamente apposta.
Gli obblighi per la stazione appaltante
In forza di questo parere di precontenzioso, la Regione Basilicata è ora chiamata a:
- Espungere dalla disciplina di gara la previsione ritenuta illegittima.
- Riammettere immediatamente l’operatore economico ingiustamente escluso.
Qualora l’amministrazione decidesse di non conformarsi alla delibera, si attiverebbe una procedura rigorosa: entro quindici giorni dovrà comunicare con un provvedimento motivato le ragioni del dissenso sia alle parti interessate che all’ANAC.
In tal caso, l’Autorità conserva il potere di impugnare gli atti attraverso un ricorso giurisdizionale.