Il recente parere del Consiglio di Stato ha riaffermato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di legittimità del voto numerico nelle procedure concorsuali, offrendo importanti chiarimenti sul delicato equilibrio fra esigenza di motivazione e principio di economicità dell’azione amministrativa.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato
Nel parere n. 259 del 27 marzo 2025 il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso proposto da un candidato contro il Comune di Padova, relativo a un concorso per l’assunzione di ispettori di polizia locale . Il ricorrente ha contestato la valutazione ricevuta, sostenendo che la genericità dei criteri predisposti dalla commissione esaminatrice rendesse il voto numerico insufficiente a esprimere chiaramente le ragioni del giudizio. Il caso si inserisce in un più ampio dibattito sulla sufficienza del voto numerico quale forma di motivazione nei procedimenti valutativi pubblici.
La controversia riguardava in particolare la mancata ammissione del candidato alla prova orale, con conseguente impugnazione dei verbali della commissione esaminatrice e degli altri atti della procedura selettiva. La questione centrale verteva sulla capacità del solo punteggio numerico di soddisfare l’obbligo di motivazione previsto dalla normativa amministrativa.
L’orientamento giurisprudenziale confermato
Il Consiglio di Stato ha ribadito l’orientamento prevalente secondo cui, nei pubblici concorsi, il punteggio numerico è di per sé idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, a condizione che siano stati previamente fissati adeguati criteri di valutazione. Tale posizione si fonda sull’idea che il voto numerico rappresenti un’espressione sintetica ma eloquente del giudizio espresso dalla commissione.
Questo orientamento risponde a un chiaro principio di economicità dell’azione amministrativa, perché il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico‑discrezionale della commissione in relazione a ogni singola prova e secondo parametri generali predeterminati. Numerose pronunce sottolineano che «il numero costituisce un’espressione sintetica, ma completa, della decisione, che rende superflua ogni ulteriore specificazione».
I requisiti di legittimità del voto numerico
Affinché il voto numerico sia legittimo e sufficiente quale motivazione, devono sussistere alcune condizioni fondamentali:
- Previa definizione di criteri di massima da parte della commissione esaminatrice;
- Coerenza e omogeneità dei criteri, tali da permettere di comprendere il ragionamento seguito nella valutazione;
- Specificità dei parametri, sufficienti a rendere percepibile la graduazione delle valutazioni.
Il Consiglio di Stato ha precisato che questi criteri predeterminati fungono da griglia interpretativa che consente di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso tramite il voto numerico. In assenza di tali specificazioni, il voto può risultare inadeguato a esprimere chiaramente le ragioni della valutazione.
I limiti alla sufficienza del voto numerico
La valutazione espressa attraverso il solo voto numerico è invece illegittima in mancanza di criteri di riferimento chiari e predeterminati. Come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4188/2023, «in mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sottovoci, con i relativi punteggi, idonea a delimitare adeguatamente il giudizio della commissione, rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l’iter logico seguito nella valutazione delle prove».
La giurisprudenza ha quindi individuato con chiarezza i casi in cui il voto numerico non può ritenersi sufficiente:
- quando manchino del tutto criteri predeterminati di valutazione;
- quando i criteri esistenti siano talmente generici da non consentire di comprendere le ragioni del giudizio;
- quando non sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione.
L’evoluzione giurisprudenziale sul voto numerico nei concorsi pubblici: la svolta della sentenza TRGA Bolzano 243/2024
La sentenza n. 243/2024 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Bolzano rappresenta un punto di svolta nel dibattito sulla sufficienza motivazionale del voto numerico, offrendo un’analisi dettagliata dei limiti operativi delle griglie valutative generiche e della necessità di parametri strutturati per garantire trasparenza e giustiziabilità.
1. Il caso TRGA Bolzano: criticità delle griglie valutative disomogenee
La controversia riguardava un concorso per ispettori amministrativi in cui la commissione aveva adottato cinque criteri di valutazione: quattro relativi alla forma (esposizione, terminologia, sviluppo grammaticale) e uno al contenuto. Il TRGA ha rilevato come questa sbilanciata ripartizione tra forma e sostanza (80% vs 20%) abbia reso impossibile ricostruire l’iter logico della valutazione, violando l’art. 3 L. 241/1990.
- Profilo quantitativo: La scala da 0 a 17 punti per ciascuna delle tre tracce, con arrotondamento da 51 a 50 punti totali, non permetteva di discernere differenze minime (es. 11 vs 11,34) decisive per il superamento della soglia di 34/50.
- Profilo qualitativo: L’assenza di indicazioni sul peso specifico dei criteri e sulla metodologia di conversione in punteggio ha impedito sia al candidato sia al giudice di comprendere le ragioni dell’insufficienza.
2. La dialettica tra giurisprudenza tradizionale e nuove esigenze
Mentre la giurisprudenza consolidata (Corte Cost. n. 175/2011; Cons. Stato Plen. 7/2017) riconosceva la sufficienza del voto numerico con criteri predeterminati, il TRGA Bolzano ha introdotto un test di proporzionalità contestuale:
- Natura della prova: Per domande aperte su istituti giuridici complessi, il “voto globale” risulta inidoneo rispetto a prove a risposta chiusa.
- Finalità concorsuale: In selezioni competitive (vs esami di abilitazione), la differenza di un singolo punto richiede griglie analitiche per evitare arbitrii.
- Numero candidati: La giustificazione dell’economicita decade in concorsi con pochi partecipanti (-OMISSIS- nel caso specifico), dove è praticabile una valutazione più strutturata.
3. Il paradigma delle griglie valutative come “motivazione indiretta”
Il TRGA ha elaborato un modello a tre livelli per l’idoneità delle griglie:
Livello | Requisiti | Esempio di inadempienza nel caso Bolzano |
Criteri | Definizione degli aspetti da valutare | 5 criteri generici senza gerarchia |
Modalità | Indicazione del metodo di attribuzione | Mancata specificazione della conversione in punti |
Ponderazione | Assegnazione di pesi differenziati | 80% parametri formali vs 20% contenuto |
La sentenza ha evidenziato come l’adozione di griglie dettagliate, lungi dall’ostacolare l’efficienza, riduca i tempi di correzione attraverso:
- Standardizzazione dei parametri
- Limitazione delle discrepanze tra commissari
- Prevenzione di contestazioni legate all’opacità delle valutazioni.
4. Implicazioni per la prassi amministrativa
L’analisi del TRGA impone una ristrutturazione delle procedure concorsuali:
- Fase progettuale:
- Inserimento nel bando di griglie con indicatori, descrittori e pesi specifici
- Bilanciamento tra criteri sostanziali (contenuto) e formali (esposizione)
- Fase valutativa:
- Utilizzo di sottopunteggi per ogni criterio anziché voti globali
- Documentazione del processo di conversione dei giudizi qualitativi in numerici
- Fase giurisdizionale:
- Ampliamento del sindacato di logicità oltre il mero controllo della contraddizione manifesta
5. Tensioni con l’orientamento maggioritario
La sentenza bolzanina entra in frizione con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 7677/2024) che continua ad accettare voti numerici basati su criteri “analitici di massima”. Tuttavia, introduce un nuovo standard di ragionevolezza:
- Per prove complesse (es. temi giuridici), necessità di griglie con:
- Indicatori osservabili (es. “citazione di almeno 3 fonti normative”)
- Scale di prestazione (es. 0-3 punti per “chiarezza argomentativa”)
- Soglie minime per criterio
6. Prospettive evolutive
Il caso TRGA Bolzano potrebbe innescare un cambiamento paradigmatico attraverso:
- Estensione del principio a tutti i concorsi non disciplinati da normative speciali
- Armonizzazione con le prassi europee (es. Bewertungsraster tedeschi o rubricas spagnole)
- Digitalizzazione delle griglie attraverso software di valutazione assistita che registrino il processo decisionale
Conclusioni
La sentenza n. 243/2024 del TRGA Bolzano ridefinisce i confini tra discrezionalità tecnica e obblighi motivazionali, richiedendo un approccio ibrido che coniughi:
- Flessibilità nella scelta dei criteri
- Rigore metodologico nella strutturazione delle griglie
- Tracciabilità del percorso valutativo
Questo orientamento, pur nel rispetto del principio di economicità, potrebbe segnare un superamento dell’astratto formalismo numerico verso modelli valutativi capaci di coniugare esigenze competitive e garanzie di trasparenza.
A cura di Dott.ssa Sara Oriolo