Con la sentenza n. 3388/2026, il TAR Lazio (Roma) affronta il tema del differimento della prova orale nei concorsi pubblici, censurando le clausole della lex specialis che prevedano l’esclusione automatica del candidato assente, anche in presenza di impedimenti gravi e documentati.
Il giudice amministrativo afferma un principio di rilievo: il diniego opposto dall’amministrazione in nome di esigenze di speditezza procedimentale non può tradursi in un automatismo espulsivo, laddove l’assenza sia riconducibile a cause di forza maggiore, adeguatamente comprovate.
Il contrasto con i principi costituzionali
In tali ipotesi, il rifiuto si configura come espressione di un esercizio irragionevole e sproporzionato del potere amministrativo, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a ridimensionare la portata delle clausole concorsuali rigide e indifferenziate.
Il TAR ribadisce che la legittimità della disciplina di gara non può essere valutata esclusivamente in astratto, ma deve essere verificata anche alla luce del suo impatto concreto, soprattutto quando essa interferisca con situazioni non imputabili al candidato.
La flessibilità della prova orale e la tutela della “par condicio”
Elemento centrale della decisione è la qualificazione della prova orale. Diversamente dalle prove scritte, essa non richiede lo svolgimento contestuale per tutti i candidati, né implica esigenze di simultaneità tali da giustificare un divieto assoluto di differimento.
La natura intrinsecamente flessibile del calendario delle prove orali consente, infatti, un adattamento organizzativo senza pregiudicare la par condicio.
Bilanciamento degli interessi e onere probatorio
In questa prospettiva, il Collegio valorizza il principio di proporzionalità, imponendo all’amministrazione un effettivo bilanciamento tra interesse pubblico alla celere conclusione della procedura e tutela delle situazioni soggettive dei candidati.
Particolarmente significativa è l’attenzione riservata al profilo probatorio: la presenza di certificazione medica specifica e circostanziata impone una valutazione in concreto, incompatibile con logiche di rigetto automatico.
Merito e accesso al pubblico impiego: conclusioni sistemiche
Sul piano sistematico, la decisione richiama la funzione sostanziale del concorso pubblico, quale strumento di selezione dei più meritevoli.
In tale ottica, l’esclusione fondata su impedimenti estranei alla sfera di controllo del candidato risulta distonica rispetto alla finalità della procedura, traducendosi in una compressione ingiustificata dell’accesso al pubblico impiego.
Ne deriva un rafforzamento dell’obbligo di motivazione e un ampliamento dello spazio per il sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative, quando queste incidano su diritti e interessi legittimi dei candidati.
Sentenza n. 3388/2026, il TAR Lazio (Roma)
A cura di Dott.ssa Rebecca Davoli