Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il recente parere n. 3349/2025, ha fornito un importante chiarimento su una questione che riguarda i piccoli Comuni, ovvero quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Il quesito posto al MIT verteva sulla possibilità per il sindaco di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) nell’ambito dei lavori pubblici, soprattutto nel caso in cui il primo cittadino fosse anche responsabile dell’area tecnica del Comune. Tale situazione si verifica spesso nei piccoli enti locali, dove la carenza di personale tecnico e amministrativo porta a una concentrazione di ruoli e responsabilità.
Il quesito posto al MIT
Nel caso specifico analizzato dal MIT, il Comune aveva attribuito al sindaco la responsabilità dell’area tecnica, in virtù della sua qualifica professionale (ingegnere) e della normativa vigente che consente tale attribuzione nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Il quesito chiedeva se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, potesse svolgere anche le funzioni tipiche del RUP, inclusi compiti gestionali e amministrativi previsti dall’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali, TUEL), come ad esempio la presidenza delle commissioni di gara.
Normativa di riferimento
Per rispondere al quesito, il MIT ha richiamato diverse disposizioni normative rilevanti:
- Articolo 15 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023): questa norma stabilisce che il RUP deve essere nominato tra i dipendenti della stazione appaltante, preferibilmente operanti nel servizio interessato dall’appalto. Tuttavia, le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2024 hanno ampliato questa previsione, consentendo la nomina di RUP anche tra dipendenti di altre amministrazioni.
- Legge n. 388/2000 (art. 53, comma 10): questa legge introduce una deroga al principio generale del pubblico impiego che prevede la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. La norma consente ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi.
- Articolo 107 del TUEL: questa disposizione stabilisce che gli atti gestionali sono normalmente attribuiti ai dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi, ma nei piccoli Comuni può essere derogata attraverso regolamenti comunali.
La posizione del MIT
Il MIT ha evidenziato che, nonostante il Codice dei Contratti Pubblici preveda la nomina del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante, le modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2024 e le deroghe previste dalla Legge n. 388/2000 consentono un’interpretazione più flessibile. In particolare:
- Non è imprescindibile che il RUP sia un dipendente in senso formale, ovvero con un rapporto di lavoro subordinato con l’ente. Ciò che conta è il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante e la possibilità per il soggetto nominato di esercitare poteri gestionali connessi agli affidamenti pubblici.
- Il criterio principale per l’individuazione del RUP non è la qualifica giuridica del rapporto di lavoro ma la capacità del soggetto nominato di esercitare funzioni gestionali e amministrative in modo efficace.
- Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, dove è ammessa la concentrazione di funzioni gestionali nelle mani del sindaco o degli assessori (previa disciplina regolamentare), è possibile attribuire al sindaco anche il ruolo di RUP.
Condizioni necessarie per la nomina del sindaco come RUP
Affinché il sindaco possa svolgere legittimamente le funzioni di RUP, devono essere soddisfatte alcune condizioni:
- Disciplina regolamentare: Il Comune deve aver recepito nel proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la possibilità per il sindaco di esercitare funzioni gestionali.
- Responsabilità dell’area tecnica: Il sindaco deve essere formalmente responsabile dell’area tecnica e svolgere effettivamente compiti gestionali e amministrativi.
- Poteri gestionali: Il sindaco deve disporre dei poteri necessari per l’esercizio delle funzioni tipiche del RUP, inclusa la titolarità di poteri di spesa e firma sugli atti relativi alle procedure d’appalto.
Conclusioni del parere
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il MIT ha concluso che non vi sono ostacoli alla nomina del sindaco come RUP nei piccoli Comuni, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate. In particolare:
- Se il sindaco esercita effettivamente funzioni gestionali in qualità di responsabile dell’area tecnica e dispone dei poteri necessari per l’esercizio delle funzioni richieste dal ruolo di RUP, può essere individuato come tale ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023.
- La normativa vigente consente questa eccezione al principio generale secondo cui i compiti gestionali devono essere attribuiti ai dipendenti della stazione appaltante.
Infine, il parere sottolinea che l’articolo 15 del Codice dei Contratti Pubblici prevede espressamente che, in caso di mancata nomina esplicita del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico venga assunto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento – ruolo che, nel caso specifico analizzato dal MIT, coincide proprio con quello del sindaco.
Implicazioni pratiche
Questo chiarimento rappresenta un’importante semplificazione per i piccoli Comuni italiani, spesso caratterizzati da una carenza strutturale di personale tecnico qualificato per ricoprire ruoli chiave nella gestione degli appalti pubblici. La possibilità per il sindaco di assumere anche il ruolo di RUP consente agli enti locali minori di garantire continuità gestionale ed efficienza operativa nelle procedure d’appalto senza dover necessariamente ricorrere a figure esterne o a collaborazioni interistituzionali complesse.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini