Con la sentenza n. 7364/2026 il Consiglio di Stato estende l’accesso agli atti nei rapporti con il Fisco.
Il contribuente può accedere anche ai documenti che riguardano l’altra impresa che, secondo la contestazione dell’amministrazione finanziaria, avrebbe partecipato con lui a un illecito tributario.
La pronuncia aggiunge un chiarimento di rilievo processuale: il ricorso contro il rifiuto di accesso può essere proposto al giudice amministrativo senza attendere l’emissione dell’atto impositivo. I giudici di Palazzo Spada hanno così accolto l’appello della società contribuente, riformando la decisione di primo grado del TAR.
Gli atti dell’altra impresa coinvolta nella contestazione
Il diritto di accesso si estende ai documenti relativi al soggetto che il Fisco considera coinvolto nello stesso illecito tributario. Quando la contestazione si fonda sul rapporto tra due imprese, gli atti che riguardano l’una incidono direttamente sulla posizione dell’altra.
In queste vicende la tesi dell’amministrazione si costruisce spesso proprio sui dati raccolti presso la controparte: verifiche, dichiarazioni, riscontri documentali. Negare al contribuente la conoscenza di quegli atti significherebbe chiedergli di difendersi da un addebito senza poter esaminare gli elementi su cui si regge.
Il criterio che giustifica l’accesso resta il collegamento tra i documenti richiesti e la tutela della propria posizione giuridica, in linea con la disciplina dell’accesso difensivo prevista dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. La comune contestazione rende quel collegamento evidente.
Il limite dei procedimenti tributari
L’art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990 esclude il diritto di accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. La sentenza va letta alla luce dell’interpretazione restrittiva che la giurisprudenza amministrativa ha dato a questa esclusione.
Secondo un orientamento ormai diffuso, il limite non crea una zona di segretezza permanente sugli atti del Fisco. La sua funzione è proteggere l’attività di accertamento mentre è in corso, evitando che la conoscenza anticipata degli atti ne comprometta l’efficacia. Un’esclusione assoluta e senza limiti di tempo finirebbe invece per comprimere il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
La decisione del Consiglio di Stato si inserisce in questa linea, privilegiando una lettura dell’esclusione compatibile con le esigenze difensive del contribuente.
Ricorso al giudice amministrativo senza attendere l’atto impositivo
Il contribuente può impugnare il diniego di accesso davanti al giudice amministrativo senza aspettare che il Fisco emetta l’atto impositivo. È il secondo profilo rilevante della sentenza, che incide sui tempi e sull’efficacia della difesa.
Il ricorso segue il rito speciale in materia di accesso previsto dall’art. 116 del codice del processo amministrativo. La tutela dell’accesso è autonoma rispetto alla futura controversia tributaria: il contribuente ha interesse a conoscere i documenti già nella fase della contestazione, quando può ancora interloquire con l’amministrazione e preparare le proprie difese.
| Fase | Utilità dell’accesso per il contribuente |
|---|---|
| Contestazione in corso | Conoscere gli elementi raccolti e replicare in modo informato |
| Prima dell’atto impositivo | Valutare la propria posizione e le eventuali strategie difensive |
| Dopo l’atto impositivo | Utilizzare i documenti nel giudizio tributario |
Costringere il contribuente ad attendere l’atto impositivo significherebbe rinviare la conoscenza degli atti proprio al momento in cui le possibilità di confronto con il Fisco si sono già ridotte.
Considerazioni conclusive e indicazioni operative
La sentenza rafforza la posizione del contribuente nei confronti del Fisco: la difesa da una contestazione condivisa con un’altra impresa passa anche dalla conoscenza degli atti che la riguardano, e questa conoscenza può essere ottenuta per tempo.
Per i contribuenti e i loro consulenti, conviene presentare l’istanza di accesso già nella fase della contestazione, indicando con precisione il collegamento tra i documenti dell’altra impresa e gli addebiti mossi. In caso di diniego, il ricorso al giudice amministrativo può essere proposto subito.
Per l’amministrazione finanziaria, ne deriva la necessità di motivare in modo puntuale eventuali dinieghi, senza richiamare in modo automatico l’esclusione prevista per i procedimenti tributari. Resta ferma la possibilità di tutelare, con le opportune cautele, i dati dei terzi non strettamente necessari alla difesa.