Il decreto adegua l’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 su due fronti tenuti insieme dalla delega contenuta nella legge sull’intelligenza artificiale: l’impiego dei sistemi di IA nelle attività delle Forze di polizia e il versante della responsabilità, civile e penale.
La cornice è dichiaratamente non additiva: il provvedimento precisa di non introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli del regolamento IA per i sistemi impiegati a fini di polizia, limitandosi a costruire le basi giuridiche e le procedure autorizzatorie che il regolamento rimette agli Stati membri. Chiude una clausola di invarianza finanziaria.
Uso dell’IA nelle attività di polizia: funzione strumentale e revisione umana
I sistemi di IA e i relativi output sono utilizzabili «in funzione strumentale e di supporto» all’attività di polizia, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e basato sul rischio.
Il punto di maggior rilievo operativo è l’art. 3, comma 4: prima dell’impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, i risultati delle elaborazioni automatiche devono passare per una revisione umana qualificata, affidata a personale individuato dalle procedure interne di ciascuna Forza e documentata in modo tracciabile. Per i sistemi ad alto rischio si aggiunge la sorveglianza umana effettiva ex art. 14 del regolamento.
Ricerca, sperimentazione e proprietà dei modelli
L’art. 4 apre alle collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche tramite società in house, ma con paletti stringenti: clausole che escludano la condivisione di dati operativi sensibili e l’acquisizione, anche indiretta, di sistemi addestrati per l’attività di polizia, salvo ricorso a dati sintetici, mascherati o pseudonimizzati.
Sul piano della proprietà intellettuale, i rapporti devono disciplinare espressamente titolarità dei risultati, modelli derivati, dati di addestramento e software; resta in ogni caso assicurata alle Forze di polizia la titolarità dei modelli addestrati su dati operativi sensibili.
L’art. 5 costituisce base giuridica ai sensi dell’art. 59, par. 2, del regolamento per il trattamento di dati personali negli spazi di sperimentazione normativa, con coinvolgimento del Garante e raccordo con AgID e ACN. Un DPCM definirà le modalità di coordinamento con il sandbox di cui all’art. 57.
Formazione: cinque risultati minimi
Gli istituti di formazione delle Forze di polizia dovranno attivare corsi specifici che assicurino, in attuazione dell’art. 4 del regolamento, la comprensione del funzionamento dei sistemi, la conoscenza di limiti, bias ed errori (con attenzione al riconoscimento biometrico e all’analisi predittiva), la capacità di interpretazione critica degli output, la consapevolezza delle implicazioni giuridiche ed etiche e dei rischi di cybersicurezza.
Identificazione biometrica remota in tempo reale: autorizzazione del pubblico ministero
L’art. 8 disciplina l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico per le finalità di prevenzione di cui all’art. 5, par. 1, lett. h), punto ii), del regolamento, nonché per la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro di persona, tratta e sfruttamento sessuale.
Il meccanismo è a doppia chiave. La richiesta proviene dal questore, dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza, o dai responsabili dei Servizi centrali; l’autorizzazione è del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Durata massima quindici giorni, prorogabili con decreto motivato per periodi successivi di pari durata, con delimitazione dell’area e indicazione delle persone ricercate.
Nei casi d’urgenza l’attivazione può precedere l’autorizzazione, previa comunicazione anche orale al PM: la richiesta va trasmessa entro ventiquattro ore, e il magistrato provvede nelle successive ventiquattro.
Due divieti strutturali presidiano le banche dati di confronto: il set deve essere formato appositamente per ciascun utilizzo e cancellato alla scadenza dell’autorizzazione, senza alimentazione incrementale tra autorizzazioni; ed è vietato l’uso di banche dati costituite, in tutto o in parte, mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da telecamere a circuito chiuso — pratica che il decreto definisce espressamente all’art. 2.
La sanzione per l’inosservanza è duplice: interruzione immediata, cancellazione di dati e output, inutilizzabilità dei risultati.
Garanzie di sistema: FRIA, log quinquennali, notifica al Garante
L’art. 9 impone al titolare la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali ex art. 27 del regolamento e la DPIA ex artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 51/2018. Ogni utilizzo è registrato in file di log non modificabili, conservati cinque anni e accessibili solo per verifiche di liceità, controllo interno e nell’ambito di un procedimento penale.
La notifica al Garante è successiva all’uso e subordinata al nulla osta dell’autorità giudiziaria, differibile fino a tre mesi rinnovabili una sola volta per esigenze di segretezza; sono ammesse notifiche periodiche e cumulative per attivazioni omogenee.
Un decreto interministeriale Interno-Giustizia, sentiti Garante e Autorità nazionali, fisserà requisiti minimi di affidabilità e accuratezza, monitoraggio dei bias e misure di sicurezza.
Riconoscimento facciale a posteriori: il modello “stadi ed eventi”
L’art. 10 consente di integrare con componenti di IA i sistemi di videosorveglianza già ammessi da specifiche disposizioni di legge, con attivazione differita rispetto all’acquisizione delle immagini, in modo da non configurare identificazione in tempo reale.
Il modello descritto al comma 4 riguarda luoghi ed eventi con particolari esigenze di ordine pubblico: le immagini del volto di chi accede sono trattate in modo automatizzato senza elaborazione dei dati biometrici e memorizzate localmente, insieme ai dati anagrafici e all’eventuale posto assegnato acquisiti dalla scansione dei titoli di accesso. Solo dopo la commissione di un reato scatta l’elaborazione biometrica per il confronto a posteriori.
Il controllo giurisdizionale passa qui dal giudice per le indagini preliminari: il PM, su istanza della polizia giudiziaria che ha avviato i sistemi, chiede l’autorizzazione entro quarantotto ore dall’avvio; il GIP decide con decreto motivato nelle successive quarantotto ore. L’autorizzazione non occorre — in linea con l’art. 26, par. 10, del regolamento — per l’identificazione iniziale del potenziale indiziato sulla base di elementi oggettivi e verificabili connessi al fatto di reato.
Titolare del trattamento è il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; i dati sono conservati sette giorni e poi cancellati automaticamente; i log restano cinque anni. Esplicito il divieto di utilizzo non mirato o a fini di controllo generalizzato, così come il divieto di decisioni con effetti giuridici negativi fondate unicamente sull’esito del riconoscimento. Installazione e manutenzione possono essere a carico dei gestori dei luoghi o degli organizzatori degli eventi, con concessione dei sistemi in comodato gratuito alla questura.
Il nuovo art. 437-bis c.p.
Sul versante penale, il decreto inserisce nel codice l’art. 437-bis, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, o delle misure di sorveglianza umana, quando ne derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. La pena sale a due-otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
L’alterazione di sistemi ad alto rischio è punita con la reclusione da due a sei anni (tre-dieci per la sicurezza dello Stato). È prevista una figura colposa per colpa grave, con riduzione da un terzo a un sesto, e un’ipotesi dedicata all’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana.
Il d.lgs. n. 231/2001 si arricchisce dell’art. 25-vicies: da seicento a mille quote per il nuovo art. 437-bis, da duecento a settecento per l’art. 612-quater c.p., con sanzioni interdittive.
L’art. 359-ter c.p.p.
Nel codice di rito entra l’identificazione e localizzazione mediante IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale, utilizzabile per i delitti dell’allegato II al regolamento puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, per la ricerca di latitanti destinatari di misura cautelare coercitiva o di ordine di esecuzione non sospeso, e per la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale.
Autorizza il GIP su richiesta del PM, con decreto motivato che delimita area geografica, persone ricercate e durata (quindici giorni prorogabili). L’urgenza segue una scala a tre livelli: decreto motivato del PM da comunicare entro ventiquattro ore e da convalidare entro quarantotto; oppure, se non si può attendere, attivazione diretta della polizia giudiziaria, con trasmissione al PM entro dodici ore, richiesta di convalida entro ventiquattro ore dall’avvio e decisione del giudice nelle successive quarantotto. Valgono anche qui i divieti sullo scraping non mirato e sull’incrementalità del set di confronto, e l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti fuori dei casi consentiti.
Un ritocco minore ma significativo riguarda l’art. 104 disp. att. c.p.p., dove il riferimento al “profilo personale” è sostituito dalla formula relativa ai contenuti «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale».
Responsabilità civile: prove, presunzione causale, azione diretta
Il capo dedicato agli strumenti processuali civili è quello destinato a incidere sul contenzioso ordinario. Si applica alle azioni risarcitorie, contrattuali ed extracontrattuali, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di IA, con foro aggiuntivo del luogo di residenza o domicilio del danneggiato-consumatore.
L’art. 17 introduce un ordine di esibizione modellato sul contenzioso antitrust e sulla disciplina IP: il giudice, su istanza di chi allega il danno, ordina l’esibizione di registri di logging, documentazione sul sistema di gestione dei rischi, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana, con tutela dei segreti commerciali mediante l’art. 121-ter c.p.i. L’inadempimento della parte consente di desumere argomenti di prova e, quando riguarda quella documentazione, porta il giudice a ritenere ammessi i fatti allegati; per il terzo è prevista una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro.
Ancora più netto l’art. 18: quando il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento IA, il nesso di causalità è presunto salvo prova contraria. E l’art. 19 chiarisce che la conformità al regolamento, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità.
Chiude l’art. 20 con l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, preceduta da una richiesta informativa non condizione di procedibilità, con litisconsorzio necessario del responsabile e diritto di rivalsa dell’impresa.
Tempi di adeguamento
I sistemi già oggetto di contratti, in sviluppo, in sperimentazione o in uso alla data di entrata in vigore dovranno essere resi compatibili con il capo II del titolo I entro un anno, a cura di ciascuna Forza di polizia. Per le disposizioni la cui applicazione dipende direttamente dal regolamento IA valgono invece i termini di quest’ultimo.