Il tema centrale della risposta all’interpello n. 79/2026 dell’Agenzia delle Entrate è la distinzione tra “servizi di consulenza” (imponibili) e “attività di formazione” (esenti).
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’esenzione IVA per la formazione si fonda su due pilastri legislativi:
- Art. 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972: Prevede l’esenzione per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, comprese la formazione e l’aggiornamento professionale.
- Art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993: Specifica che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per la frequenza del proprio personale a corsi di formazione, aggiornamento e riconversione organizzati da enti pubblici o privati sono esenti da IVA.
Requisiti per l’esenzione
Affinché l’operazione sia esente, devono coesistere due requisiti:
- Soggettivo: Il committente deve essere un ente pubblico (Stato, enti locali, università, enti previdenziali, ecc.).
- Oggettivo: La prestazione deve configurarsi come attività didattica o formativa volta alla crescita professionale del personale.
LA DISTINZIONE TRA FORMAZIONE E CONSULENZA
Il punto più delicato trattato nella Risposta n. 79/2026 riguarda la natura della prestazione. L’Agenzia sottolinea che non è sufficiente “etichettare” un contratto come “corso di formazione” per ottenere l’esenzione.
- Esente (Formazione): Quando l’attività prevede il trasferimento di conoscenze teoriche o pratiche attraverso un metodo didattico (lezioni, dispense, test di apprendimento) finalizzato ad arricchire il bagaglio professionale del dipendente pubblico.
- Imponibile (Consulenza/Supporto): Quando l’attività è finalizzata alla risoluzione di problematiche specifiche dell’ente, alla redazione di atti, o alla gestione operativa di processi interni. In questo caso, l’elemento “didattico” è solo marginale rispetto al risultato tecnico atteso.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CERTIFICAZIONE
La Risposta chiarisce inoltre alcuni aspetti operativi:
- Corsi “In-house”: L’esenzione spetta anche se il corso è organizzato appositamente per un singolo ente e svolto presso i suoi locali (o in modalità webinar dedicata), purché rimanga prevalente la finalità educativa.
- Materiale didattico: La fornitura di dispense o accesso a piattaforme e-learning è considerata prestazione accessoria alla formazione e segue lo stesso regime di esenzione.
- Fatturazione: La fattura emessa verso l’ente pubblico deve riportare esplicitamente il riferimento all’art. 14, comma 10, L. 537/1993 per giustificare la mancata applicazione dell’imposta.
IMPLICAZIONI PRATICHE PER GLI ENTI E I FORNITORI
Per evitare contestazioni in sede di accertamento, i soggetti coinvolti devono prestare attenzione alla documentazione contrattuale.
- Il Progetto Formativo: È fondamentale che esista un programma dettagliato con obiettivi di apprendimento, ore di docenza e destinatari.
- Il Registro Presenze: La prova dell’effettiva partecipazione dei dipendenti è un elemento probatorio forte per sostenere la natura “didattica” del servizio.
- Specificità: Se il corso scivola verso l’assistenza tecnica (es. “formazione per l’uso di un software” che diventa “configurazione del software”), la quota parte relativa alla configurazione deve essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria (22%).
Questa interpretazione conferma l’orientamento di favore verso l’aggiornamento della PA, ma impone rigore nella distinzione dalle prestazioni professionali di supporto tecnico.