La sostenibilità non è un capitolo da aggiungere alla fine: deve accompagnare l’opera in ogni fase.
L’art. 57, comma 2, del codice impone l’inserimento dei CAM negli atti di gara per l’intero valore dell’importo. L’inserimento deve essere tempestivo ed economicamente efficiente, coerente con il principio del risultato e con quello dell’accesso al mercato (artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36/2023), senza oneri sproporzionati che riducano la concorrenza.
- RUP Documento di indirizzo alla progettazione Perimetro dell’intervento, elaborati CAM richiesti al progettista, obiettivi quantitativi.
- PROGETTISTA Progetto di fattibilità tecnico-economica Relazione CAM, matrice di conformità, piano di demolizione selettiva, computo metrico «parlante».
- PROGETTISTA E RUP Capitolato speciale d’appalto Obblighi su materiali, cantiere, macchinari e personale, con mezzi di prova e penali.
- STAZIONE APPALTANTE Gara Specifiche tecniche come soglia minima; eventuali criteri premianti solo per prestazioni superiori.
- DIRETTORE DEI LAVORI Esecuzione Accettazione dei materiali, verifica dei certificati, tracciamento nel giornale dei lavori.
- COLLAUDATORE O DL Collaudo o certificato di regolare esecuzione Attestazione del rispetto integrale dei CAM previsti in progettazione.
IL RUOLO DECISIVO DEL RUP
L’errore più diffuso, e più insidioso, è rimandare il problema: delegare la gestione dei CAM alla redazione del progetto esecutivo o, peggio, affidarla genericamente all’appaltatore in fase di esecuzione. A quel punto le scelte che contano sono già state fatte, e spesso nella direzione sbagliata.
Tutto deve nascere nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), redatto dal Responsabile unico del progetto. È lì che il RUP fornisce le direttive su cui il progettista costruirà il lavoro.
- Definire il perimetro: nuova costruzione, rigenerazione, ristrutturazione o manutenzione. Da questo dipende quali criteri si applicano.
- Chiedere elaborati specifici: la Relazione CAM come documento autonomo del PFTE, con schede tecniche e matrice di conformità, va prevista nell’incarico.
- Fissare obiettivi quantitativi: percentuali minime di riciclato per acciaio, calcestruzzo e laterizi, gestione delle acque meteoriche, valutazione su terre di scavo e demolizione selettiva.
Il DIP orienta l’intera progettazione: definisce obiettivi, vincoli e livello di prestazione atteso. Se i CAM non entrano qui, il progettista non è tenuto a considerarli fin dall’impostazione del progetto, e recuperarli dopo costa di più, in tempi e in risorse. Inserirli nel DIP significa anche poterli prevedere nell’incarico di progettazione e nel relativo corrispettivo, evitando contestazioni successive.
DAL PFTE AL CAPITOLATO: TRASFORMARE LE IDEE IN REGOLE
Con i livelli di progettazione ridotti a due, PFTE e progetto esecutivo (art. 41 e allegato I.7 del codice), è nel Progetto di fattibilità tecnico-economica che le intenzioni ambientali devono diventare scelte ingegneristiche e architettoniche precise. Alcuni elaborati sono indispensabili.
- Matrice di conformità: incrocia i criteri del D.M. 23 giugno 2022 con le soluzioni progettuali adottate, indicando i mezzi di prova previsti (EPD, certificazioni ISO).
- Piano di demolizione selettiva: mappa in anticipo i materiali pericolosi e garantisce che almeno il 70% in peso dei rifiuti sia avviato a riutilizzo o riciclo.
- Computo metrico «parlante»: ogni voce specifica la quota minima di materiale riciclato e le prove documentali richieste.
Il passaggio successivo è il Capitolato speciale d’appalto, il cuore legale dell’appalto: è qui che le regole tecniche incontrano i controlli. Un buon capitolato disciplina quattro ambiti, sempre indicando i relativi mezzi di prova.Il capitolato: materiali, cantiere, macchinari e personale
- Materiali: dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD di Tipo III) o certificazioni accreditate per dimostrare il contenuto di materia riciclata.
- Cantiere: obbligo di un Piano di gestione ambientale del cantiere, sottoscritto dall’appaltatore, per contenere polveri e rumori e tutelare il verde.
- Macchinari e oli: mezzi a basse emissioni e fluidi biodegradabili, dimostrati con libretti e schede tecniche.
- Personale: attestati di formazione specifica sui CAM per le maestranze.
Una buona prassi, a tutela dell’amministrazione, è prevedere penali contrattuali specifiche e progressive (art. 126 del codice) per il mancato rispetto delle clausole ambientali o la mancata presentazione dei mezzi di prova.
GLI ERRORI CHE PORTANO AL CONTENZIOSO
La giurisprudenza amministrativa e i pareri di precontenzioso dell’ANAC individuano con costanza le criticità che mettono a rischio la validità delle procedure. Sono quattro, e si ripetono.
ERRORE 1 Il mero rinvio Scrivere «i lavori devono rispettare il D.M. 23 giugno 2022» senza calare i requisiti nel computo e nei prezzi.
ERRORE 2 Confondere minimi e premiali Premiare ciò che è già obbligatorio, o trattare come facoltativo ciò che è un minimo.
ERRORE 3 Dimenticare i mezzi di prova Chiedere materiali genericamente «sostenibili» senza indicare come dimostrarlo.
ERRORE 4 Ignorare i costi nel quadro economico Non verificare che i prezzi includano gli oneri CAM, come audit pre-demolizione e certificazioni.Approfondimento: la clausola di stile
Il rinvio generico al decreto non soddisfa l’art. 57, comma 2, del codice, che chiede di inserire negli atti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM. Un bando che si limita a richiamarli lascia indeterminato l’oggetto dell’appalto: gli operatori non sanno cosa offrire, la stazione appaltante non sa cosa verificare. È il vizio più frequente nelle procedure annullate.Approfondimento: specifiche tecniche e criteri premianti
Le specifiche tecniche dei CAM sono una soglia obbligatoria: ogni offerta deve rispettarle. I criteri premianti, invece, servono nell’offerta economicamente più vantaggiosa a valorizzare prestazioni superiori ai minimi, come percentuali di riciclato più alte o protocolli di certificazione dell’edificio riconosciuti a livello internazionale. Premiare chi rispetta semplicemente il minimo non ha senso; trattare un minimo come elemento premiale lo rende, di fatto, facoltativo.Approfondimento: mezzi di prova e costi
Ogni requisito ambientale deve indicare in modo puntuale come va dimostrato, in coerenza con le disposizioni del codice sui mezzi di prova e con quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2022. Senza questa indicazione il requisito non è verificabile, né in gara né in cantiere.
Sul fronte dei costi, adeguarsi ai CAM ha un prezzo. Se il RUP non verifica che il prezzario regionale contempli questi oneri, il quadro economico rischia di essere sottostimato: ne derivano offerte insostenibili o anomalie indotte, che espongono l’ente a ricorsi.
IN CANTIERE: IL RUOLO DELLA DIREZIONE LAVORI
La conformità ai CAM non si esaurisce con l’aggiudicazione. Nel rispetto dell’art. 114 del codice, il direttore dei lavori, supportato dall’ispettore di cantiere, formalizza la verifica dei requisiti ambientali anche in fase di esecuzione. Approva i materiali prima della messa in opera, verificando le dichiarazioni di prestazione e i certificati di catena di custodia (ad esempio FSC o PEFC per il legno), e traccia le verifiche ambientali nel giornale dei lavori, controllando ad esempio i formulari di identificazione dei rifiuti in uscita.
In sede di collaudo o di certificato di regolare esecuzione, spetta al collaudatore o al direttore dei lavori attestare che l’opera è stata realizzata nel rispetto integrale dei CAM previsti in progettazione.
È l’ultimo anello della catena, e il più facile da spezzare se gli anelli precedenti erano deboli.