Il recente Decreto-legge 25/2025, appena convertito in legge, rappresenta un significativo impulso per le graduatorie concorsuali vigenti presso gli enti locali, introducendo modifiche sostanziali che mirano a velocizzare e semplificare le procedure di assunzione.
Le novità si concentrano principalmente sull’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, il Testo Unico del Pubblico Impiego.
Estensione della durata delle graduatorie e applicazione retroattiva
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la durata delle graduatorie, che passa da due a tre anni. Questa estensione non solo si applica alle future graduatorie, ma, come interpretato, anche a quelle esistenti e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 marzo scorso). Questa scelta strategica offre agli enti locali un bacino di idonei “rivitalizzato”, consentendo di attingere a risorse già selezionate per coprire più rapidamente i fabbisogni assunzionali.
Scorrimento delle graduatorie: Maggiori possibilità e flessibilità
Il decreto interviene in modo incisivo sul comma 5-ter dell’articolo 35, chiarendo e ampliando le possibilità di scorrimento delle graduatorie. Non è più necessario che uno o più vincitori rinuncino all’assunzione, non superino il periodo di prova o si dimettano perché si possa procedere allo scorrimento. Ora, lo scorrimento è ammesso per garantire la copertura di tutti i fabbisogni assunzionali dell’ente, con l’unico limite della validità temporale della graduatoria stessa.
A riprova della volontà di favorire questo strumento, il comma novellato specifica che le amministrazioni sono libere di assumere, sia a tempo indeterminato che a termine, utilizzando le proprie graduatorie vigenti o, previo accordo, avvalendosi di quelle di altre amministrazioni. L’unica condizione è che la programmazione dei fabbisogni preveda il reclutamento di profili professionali sovrapponibili a quelli presenti nelle graduatorie.
Chiarezza sullo “scorrimento utile” e la sua validità
Il nuovo comma 5-sexies introduce una precisazione di grande valore pratico. Una graduatoria si considera utilmente scorsa quando, entro la sua validità temporale, l’amministrazione individua formalmente per l’assunzione, o cede a terzi, gli idonei nel rigoroso ordine di classificazione. Ciò che non rileva ai fini della validità dello scorrimento è il momento della stipula del contratto di assunzione. Questa novità è fondamentale per evitare di perdere la possibilità di assumere idonei che non possano prendere immediatamente servizio, ad esempio per la necessità di rispettare il periodo di preavviso presso il precedente datore di lavoro.
Deroga al limite del 20% degli idonei e il ruolo della mobilità volontaria
Per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, il decreto disapplica l’obbligo di limitare il numero degli idonei in graduatoria al 20% dei posti messi a concorso. Va ricordato che questo limite, per regioni ed enti locali, era già applicabile solo per le procedure concorsuali con oltre 20 posti banditi.
In parallelo, assume rilievo la recente sentenza 3140/2025 del Consiglio di Stato. Questa pronuncia ha stabilito che le amministrazioni non sono obbligate a scorrere le graduatorie, sebbene vigenti, nel caso in cui il posto da coprire sia istituito o trasformato dopo il concorso. In tali circostanze, gli enti possono invece procedere con l’esperimento della mobilità volontaria. Sebbene la formulazione finale del decreto PA abbia rinviato al 2026 l’obbligatorietà della previa procedura di mobilità volontaria (circoscrivendola peraltro agli enti locali con oltre 50 dipendenti), la sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che gli enti possono comunque scegliere di avvalersi di questo strumento. Tale scelta può essere motivata dalla volontà di razionalizzare la spesa pubblica o dalla preferenza di attingere a un bacino di dipendenti già formati sul campo.