Con la deliberazione n. 112/2026/PAR la Corte dei conti chiarisce come trattare, ai fini della capacità assunzionale, la spesa per il personale che un comune impiega nelle gestioni associate di servizi.
La risposta è che il comune capofila può neutralizzare quella spesa, ma solo se dimostra che le risorse sono tracciabili e destinate interamente alla specifica assunzione.
Il parere completa il quadro con due regole di simmetria. Il capofila deve togliere dalle proprie entrate correnti le somme rimborsate dai comuni convenzionati. Questi ultimi, invece, continuano a considerare la spesa rimborsata come propria, perché partecipano ai servizi svolti in forma associata.
Come si calcola la capacità assunzionale dei comuni
La capacità assunzionale dei comuni dipende dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo il sistema introdotto dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e attuato dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020. Più basso è il rapporto rispetto ai valori soglia della propria fascia demografica, maggiore è lo spazio per nuove assunzioni.
Il calcolo si fonda su due grandezze:
- il numeratore, cioè la spesa complessiva per il personale dell’ente;
- il denominatore, cioè la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nelle gestioni associate questo meccanismo può dare risultati distorti. Il comune capofila sostiene la spesa per il personale che lavora anche per gli altri enti e ne riceve il rimborso: senza correttivi, il suo rapporto risulterebbe gonfiato da una spesa che in realtà serve all’intera aggregazione.
La neutralizzazione per il capofila: tracciabilità e vincolo di destinazione
Il capofila può escludere dal calcolo la spesa per il personale impiegato nella gestione associata, a due condizioni che deve dimostrare: la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro destinazione integrale alla specifica assunzione.
| Condizione | Cosa deve risultare |
|---|---|
| Tracciabilità | Le somme rimborsate dai comuni convenzionati sono individuabili nel bilancio e collegate alla gestione associata |
| Vincolo di destinazione | Le risorse finanziano per intero l’assunzione destinata al servizio associato, senza essere distratte ad altri fini |
Le condizioni hanno una funzione di garanzia. La neutralizzazione è un’eccezione al calcolo ordinario e non può diventare un modo per liberare spazi assunzionali a beneficio dell’ente: deve riguardare soltanto la spesa che il capofila sostiene per conto degli altri comuni e che da questi gli viene restituita. La convenzione e gli atti contabili sono, in concreto, il terreno su cui questa prova si gioca.
La simmetria contabile tra capofila e comuni convenzionati
La neutralizzazione funziona solo se è simmetrica: il capofila toglie la spesa dal numeratore e, insieme, i rimborsi dal denominatore. Se escludesse la spesa ma continuasse a contare i rimborsi tra le entrate correnti, il suo rapporto migliorerebbe due volte per lo stesso fatto.
I comuni convenzionati seguono la regola opposta. Per loro la quota rimborsata resta spesa di personale rilevante ai fini del calcolo, perché sono compartecipi dei servizi svolti in forma associata. Il personale lavora anche per loro, e del suo costo devono tenere conto.
| Ente | Spesa di personale | Entrate correnti |
|---|---|---|
| Comune capofila | Neutralizza la spesa per la gestione associata | Sottrae le somme rimborsate dai convenzionati |
| Comuni convenzionati | Considerano come propria la quota rimborsata | Nessuna rettifica |
Il risultato è che ogni euro di spesa viene contato una sola volta, presso l’ente che ne sopporta effettivamente l’onere.
Cosa cambia per gli uffici del personale e della ragioneria
Il parere offre una via per evitare che il ruolo di capofila penalizzi l’ente nelle assunzioni, ma la subordina a un rigore contabile che va costruito fin dall’inizio.
Per il comune capofila, è utile prevedere nella convenzione criteri chiari di riparto e rimborso, collegare le assunzioni alla gestione associata e registrare le risorse in modo da renderle tracciabili e vincolate. Nel calcolo vanno poi applicate entrambe le rettifiche, sulla spesa e sulle entrate.
Per i comuni convenzionati, occorre ricordare che la quota rimborsata pesa sulla propria capacità assunzionale. La partecipazione a una gestione associata va quindi valutata anche sotto questo profilo.
Per i revisori dei conti, il parere indica gli elementi da verificare: tracciabilità dei flussi, vincolo di destinazione e coerenza delle rettifiche tra i diversi enti.