La Sentenza del TAR Lombardia (Brescia, n. 520/2025) chiarisce le competenze e la natura giuridica degli affidamenti
Una recente sentenza del TAR per la Lombardia, sezione di Brescia (n. 520/2025), ha fatto chiarezza sulla natura giuridica della concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali e sulle relative competenze decisionali.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che tale affidamento rientra nella categoria delle concessioni di servizi ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dei contratti pubblici, e non all’articolo 119 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL), che disciplina gli accordi di collaborazione.
Il Caso Specifico: Giunta Comunale Oltre le Proprie Competenze
La vicenda ha avuto origine da una delibera di Giunta di un Comune che aveva deciso di selezionare, tramite avviso pubblico, un’associazione sportiva con cui stipulare un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Giunta Comunale, ritenendo di avere la competenza esclusiva nella selezione delle offerte, aveva deliberato di stipulare l’accordo con una delle associazioni concorrenti. Questo iter ha portato al ricorso al TAR, con contestazioni sia sulla competenza della Giunta sia sulla corretta qualificazione dell’oggetto della convenzione.
La Qualificazione Giuridica: Gestione Impianti vs. Promozione Attività Sportiva
Il Collegio giudicante, esaminando la causa, si è soffermato in primo luogo sull’oggetto della convenzione. È emerso chiaramente che l’oggetto principale della convenzione era la gestione degli impianti sportivi, e non la mera promozione dell’attività sportiva. Quest’ultima, pur essendo un fine nobile, rappresentava solo lo scopo ultimo a cui la gestione degli impianti doveva tendere.
Il giudice ha inoltre rilevato che le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi appartenenti agli enti pubblici territoriali sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 38/2021.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 6 di tale decreto dispone che gli affidamenti di questo tipo devono avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo n. 36/2023 (il nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e della normativa eurounitaria in materia. Di conseguenza, la concessione in questione è assoggettata alla disciplina dei contratti pubblici e deve essere qualificata come concessione di servizi.
Competenze: Il Dirigente, Non la Giunta Comunale, Detiene il Potere di Aggiudicazione
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha ritenuto fondata la censura presentata, ribadendo un principio fondamentale del diritto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del TUEL, nelle procedure ad evidenza pubblica indette dal Comune, il potere di scelta del vincitore di gara spetta al dirigente competente, e non alla Giunta Comunale.
Questa sentenza sottolinea ancora una volta l’importanza di una corretta attribuzione delle competenze all’interno degli enti locali, garantendo la trasparenza e la legittimità delle procedure di affidamento.