Un’importante pronuncia del TAR per il Veneto, ha recentemente chiarito e rafforzato il potere discrezionale delle Stazioni Appaltanti in due aspetti cruciali delle gare pubbliche: la determinazione dei prezzi al di sotto del prezzario regionale e la fissazione di una soglia per l’attivazione del procedimento di anomalia dell’offerta.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), discostandosi parzialmente dal precedente D.Lgs. n. 50/2016, riconosce maggiore flessibilità alle SA, purché le decisioni siano adeguatamente motivate e rispettino i principi fondamentali di concorrenza e risultato.
Il Fatto: Ribasso sul Prezzario e Soglia Fissa di Anomalia
La controversia è nata da una procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale.
Il bando prevedeva due condizioni contestate dagli operatori economici:
- L’applicazione di una riduzione fissa del 20% rispetto al prezzario regionale per due specifiche e significative voci dell’appalto.
- L’attivazione del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui fosse proposto un ribasso superiore al 25% (soglia fissa).
La Contestazione dei Ricorrenti
Gli operatori economici hanno presentato ricorso al TAR per il Veneto, eccependo principalmente che:
- Riduzione del Prezzario: La riduzione del 20% violerebbe il D.Lgs. n. 36/2023 (art. 41), che impone alla SA di utilizzare prezzi adeguati e aggiornati alle reali condizioni di mercato e ai prezzi praticati nel territorio regionale.
- Soglia Fissa di Anomalia: La previsione di una soglia fissa (25%) sarebbe in contrasto con l’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che richiederebbe invece alla SA di individuare elementi specifici di non sostenibilità, ritenendo che la soglia fissa appiattisca e neutralizzi il confronto concorrenziale.
La Decisione del TAR: Riconoscimento della Discrezionalità
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le eccezioni e validando l’operato della Stazione Appaltante.
1. Applicazione di Prezzi Inferiori al Prezzario Regionale
Il TAR ha ritenuto legittima la riduzione del 20%, basandosi su quanto previsto dalla normativa regionale stessa.
- Il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della regione di riferimento (Aggiornamento 2025), al par. 2.4. dell’allegato A “Relazione illustrativa”, prevede espressamente la possibilità di applicare un aumento o una riduzione del $\pm 20\%$ con una decisione motivata.
- La SA aveva correttamente fornito un’adeguata motivazione per la riduzione, riferendola a specifiche situazioni particolari.
- Pertanto, la decisione non costituisce una violazione dell’art. 41 del Codice, ma è un esercizio legittimo della facoltà discrezionale prevista dalla legge regionale.
2. Previsione di una Soglia Fissa di Anomalia
Anche in questo caso, il ricorso è stato ritenuto infondato.
- L’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 conferisce alla SA la facoltà di prevedere nel bando gli elementi specifici per la valutazione dell’anomalia dell’offerta.
- La Relazione di accompagnamento al Codice conferma che il legislatore ha scelto di non predeterminare le soglie di anomalia ex ante, rimettendo la scelta alla discrezionalità della SA, purché compatibile con le altre disposizioni del Codice.
- A differenza del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedeva modalità puntuali di individuazione, il nuovo Codice lascia spazio al potere discrezionale, richiedendo che nella valutazione finale dell’anomalia la SA tenga conto dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento utile, garantendo sempre il contradditorio procedimentale.
La previsione di una soglia fissa per attivare il procedimento di verifica non è quindi di per sé violativa del principio di concorrenza, ma è un legittimo elemento di allarme che innesca la fase di verifica approfondita rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione.
Le Conclusioni della Sentenza
La sentenza del TAR Veneto evidenzia la mutata ratio del legislatore nel nuovo Codice dei Contratti:
- si mira a conferire maggiore autonomia e responsabilità alle Stazioni Appaltanti, le quali possono esercitare il proprio potere discrezionale sia nella modulazione dei prezzi (entro i limiti previsti dalla normativa regionale) sia nella predeterminazione di criteri di attivazione della verifica dell’anomalia, a condizione che tali scelte siano motivate e che la verifica finale sia condotta in modo rigoroso e nel pieno rispetto del contradditorio procedimentale.