Il recente CCNL del 23 febbraio 2026 per il comparto Funzioni Locali ha introdotto importanti novità economiche, tra cui gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’articolo 58, commi 1 e 2.
Trattandosi di cifre che decorrono dal 1° gennaio 2024, molti enti locali si trovano oggi di fronte a un dubbio operativo: è necessario riaprire i tavoli di contrattazione integrativa per le annualità già trascorse (2024 e 2025) o esistono vie più rapide per l’erogazione?
La risposta è favorevole alla semplificazione amministrativa, ma la strada da seguire dipende da come sono stati formulati i contratti integrativi precedenti.
Il quadro normativo: lo 0,14% del monte salari
Come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del nuovo CCNL, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del monte salari dell’anno 2021 (calcolato per ciascuna amministrazione del comparto) è destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022.
Tuttavia, poiché l’accordo è stato siglato nel 2026, le quote relative al biennio 2024-2025 configurano a tutti gli effetti degli “arretrati”.
Caso 1: Contratti già chiusi (Confluenzamento nel Fondo 2026)
Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito formalmente entrambe le annualità 2024 e 2025, non è necessario riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.
In questo scenario, l’iter corretto prevede di:
- Prendere atto delle somme spettanti per il 2024 e il 2025.
- Contabilizzarle nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026 sotto forma di “residui degli anni precedenti”.
Questo meccanismo permette di immettere le risorse nel ciclo corrente senza dover rimettere mano a vecchi accordi già blindati.
Caso 2: Presenza della clausola di salvaguardia (Erogazione come performance)
Esiste una seconda opzione, applicabile se l’ente ha inserito una specifica clausola di flessibilità nei contratti passati.
Se l’accordo integrativo che regola le annualità 2024 e 2025 prevede una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate alla performance, l’ente potrà muoversi diversamente:
- Le somme relative al 2024 e 2025 potranno essere erogate direttamente come arretrati sui trattamenti economici correlati alla performance.
- Per la liquidazione si applicheranno i medesimi criteri già previsti e sottoscritti per la performance di quegli specifici anni.
ARAN, parere del 18 maggio 2026