MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

FATTURE ELETTRONICHE: SCADENZA PER L'IMPOSTA DI BOLLO 2022

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Nello specifico prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Pertanto il 31 maggio 2022 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre 2022).
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare, per determinare se è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo, le fatture elettroniche:

  • trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI)
  • ed elaborate senza scarto.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse:

  • il cedente/prestatore
  • o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
  • e l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
  • e la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

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