Un Comune non può nominare Responsabile del Settore Tecnico chi, nell’anno precedente, ha lavorato come libero professionista per lo stesso ente.
Prima va lasciato trascorrere il periodo di raffreddamento. Lo afferma l’ANAC con la deliberazione n. 371/2026, che applica il regime di inconferibilità del d.lgs. n. 39/2013 anche agli incarichi di elevata qualificazione conferiti ai sensi dell’art. 110 del TUEL.
Il principio affermato dall’ANAC
La questione esaminata dall’Autorità riguarda l’incarico di elevata qualificazione di Responsabile del Settore Tecnico comunale. Il professionista individuato aveva svolto in proprio, nell’anno precedente, attività regolate, finanziate o comunque retribuite dalla stessa amministrazione che intendeva conferirgli l’incarico.
Per l’ANAC l’incarico non può essere conferito prima che sia trascorso il periodo di raffreddamento. Il motivo è evitare che chi ha appena lavorato per l’ente, come controparte retribuita, ne assuma subito la guida proprio nel settore che gestisce quei rapporti.
Cosa prevede l’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013
Il d.lgs. n. 39/2013 disciplina l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. L’art. 4, comma 1, lettera c), riguarda gli incarichi dirigenziali esterni relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
Questi incarichi non possono essere conferiti a chi, nel periodo precedente, abbia svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione che conferisce l’incarico.
Tre elementi devono quindi ricorrere insieme:
- un’attività professionale svolta in proprio, non come dipendente di altri;
- un legame economico o regolatorio con l’ente che conferisce l’incarico;
- un incarico che riguardi il settore o l’ufficio che esercita quei poteri di regolazione e finanziamento.
Perché l’incarico ex art. 110 TUEL conta come incarico dirigenziale
Il punto più rilevante della delibera riguarda la qualificazione dell’incarico. Nei Comuni senza dirigenti, il Responsabile del Settore Tecnico è spesso un incarico di elevata qualificazione, che potrebbe sembrare estraneo alla nozione di “incarico dirigenziale” del d.lgs. n. 39/2013.
L’ANAC guarda invece alla sostanza. Se l’incarico è conferito ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL e comporta l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, senza figure dirigenziali sovraordinate, rientra nella definizione di incarico dirigenziale esterno.
Conta cioè il potere effettivamente esercitato: chi firma gli atti di gestione del settore, senza un dirigente sopra di sé, svolge di fatto funzioni dirigenziali. Il divieto vale relativamente allo specifico settore o ufficio che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
Il periodo di raffreddamento
Il divieto non è permanente. Si tratta di un periodo di raffreddamento (cooling-off): un intervallo di tempo che deve separare la fine dell’attività professionale svolta per l’ente dall’assunzione dell’incarico di vertice nel settore.
Nel caso esaminato, il professionista aveva lavorato per il Comune nell’anno precedente. Trascorso il periodo previsto dalla norma, lo stesso incarico potrà essere conferito legittimamente, sempre che non ricorrano altre cause di inconferibilità o incompatibilità.
La logica è prevenire i conflitti di interesse: chi è stato da poco fornitore retribuito dell’ente non deve trovarsi subito a gestire, dall’interno, gli stessi rapporti economici di cui era controparte.
Cosa devono fare i Comuni
Per gli enti locali, soprattutto i Comuni piccoli e medi senza dirigenza, la delibera ha conseguenze pratiche immediate.
- Verificare le attività pregresse prima della nomina. Per gli incarichi ex art. 110 TUEL occorre controllare se il candidato abbia svolto in proprio incarichi professionali per l’ente: progettazioni, direzioni lavori, collaudi, consulenze.
- Non fermarsi alla dichiarazione. La dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità (art. 20 d.lgs. n. 39/2013) va acquisita prima del conferimento, ma l’amministrazione deve verificarne la veridicità, ad esempio incrociandola con gli affidamenti e i pagamenti registrati.
- Coinvolgere il RPCT. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza vigila sul rispetto del d.lgs. n. 39/2013 e può segnalare le situazioni a rischio.
- Considerare le conseguenze. Gli atti di conferimento adottati in violazione del decreto sono nulli (art. 17) e possono comportare responsabilità per chi li ha adottati.