Con la delibera n. 336/2026 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito un tema di grande rilevanza operativa per le stazioni appaltanti: cosa accade alla soglia di anomalia quando il concorrente primo in graduatoria viene escluso prima dell’aggiudicazione.
La risposta dell’Autorità è netta. L’esclusione del primo classificato, disposta per carenza di un requisito essenziale dell’offerta e antecedente al provvedimento di aggiudicazione, legittima la stazione appaltante a ricalcolare la soglia di anomalia.
Ciò avviene in applicazione del principio della regressione procedimentale, secondo cui la procedura torna alla fase in cui si è verificato il vizio, con la rideterminazione degli atti successivi che ne dipendono.
La regressione procedimentale nelle procedure di gara
La regressione procedimentale è lo strumento attraverso cui il procedimento di gara arretra a una fase precedente quando un atto o una valutazione si rivelano viziati o incompleti. In concreto, l’amministrazione non si limita a eliminare il concorrente escluso, ma riconsidera gli effetti che la sua presenza ha prodotto sugli esiti della gara.
Tra questi effetti rientra il calcolo della soglia di anomalia, che dipende dall’insieme delle offerte ammesse. Se un’offerta viene meno perché priva di un requisito essenziale, la sua incidenza sui parametri di calcolo non può restare cristallizzata: mantenerla significherebbe fondare la soglia su un’offerta che non avrebbe dovuto concorrere alla sua formazione.
Il principio di invarianza e il suo ambito temporale
Un punto centrale della delibera riguarda il rapporto con il principio di invarianza previsto dall’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Secondo l’ANAC, tale principio opera soltanto dopo il provvedimento di aggiudicazione.
Ne discende che l’invarianza non può essere invocata per bloccare automaticamente la graduatoria nella fase precedente all’aggiudicazione. Finché l’aggiudicazione non è intervenuta, la stazione appaltante conserva il potere, e in presenza dei presupposti il dovere, di correggere gli esiti della procedura attraverso il ricalcolo della soglia.
Quando la regressione costituisce la regola
L’Autorità individua nella regressione procedimentale la regola ogniqualvolta l’esclusione derivi da una patologia che incida sulla validità della partecipazione o dell’offerta. Rientrano in questo quadro i casi in cui manchi un requisito essenziale, con la conseguenza che l’offerta è viziata in radice e non può produrre effetti sul calcolo della soglia.
L’impostazione risponde a un’esigenza di coerenza: la soglia di anomalia deve riflettere solo offerte validamente ammesse alla competizione.
L’esclusione per anomalia: un’ipotesi diversa
L’ANAC distingue con precisione il caso dell’esclusione per anomalia dell’offerta. Qui l’offerta non è affetta da una patologia che ne mina la validità, ma viene ritenuta non congrua all’esito della verifica di anomalia. Per questa ragione l’esclusione non comporta necessariamente il ricalcolo della soglia.
La differenza è sostanziale: nel primo caso l’offerta non avrebbe dovuto partecipare, nel secondo ha partecipato regolarmente ed è stata poi giudicata inaffidabile sul piano economico.
Profili operativi per le stazioni appaltanti
Dalla delibera si ricavano alcune indicazioni pratiche:
- prima dell’aggiudicazione, l’esclusione del primo classificato per carenza di un requisito essenziale impone di valutare il ricalcolo della soglia di anomalia;
- l’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 non può essere utilizzato per impedire tale ricalcolo nella fase anteriore all’aggiudicazione;
- occorre distinguere con cura la natura dell’esclusione, perché solo quella derivante da una patologia della partecipazione o dell’offerta rende la regressione la regola;
- l’esclusione per anomalia segue una logica differente e non produce automaticamente la rideterminazione della soglia.
Conclusioni
La delibera n. 336/2026 contribuisce a delineare con chiarezza il perimetro del principio di invarianza e il ruolo della regressione procedimentale nelle gare pubbliche.
Il messaggio per le amministrazioni è che la correttezza dell’esito dipende dalla validità delle offerte che concorrono alla sua formazione, e che l’invarianza opera a tutela della stabilità solo una volta intervenuta l’aggiudicazione.