Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3522/2025, ha fornito un’importante indicazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni di equivalenza prodotte dagli operatori economici nelle gare d’appalto.
In attesa di un apposito Decreto Ministeriale, il MIT ritiene che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) debba continuare a fare riferimento alle direttive espresse nel Bando Tipo ANAC n. 1/2023. Questo implica che è ammesso un minimo scostamento relativo a un solo parametro delle tutele normative ed economiche.
Il Quesito: Come Valutare un Contratto Alternativo?
Il quesito posto all’ufficio di supporto riguardava le modalità concrete di verifica della dichiarazione di equivalenza. Tale dichiarazione è presentata dall’operatore economico che intende applicare, al proprio personale coinvolto nell’esecuzione della prestazione, un contratto collettivo alternativo rispetto a quello indicato dal RUP nella legge di gara. Questa facoltà è consentita dall’articolo 11 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
L’operatore richiedeva in che modo i parametri indicati – specificatamente nell’articolo 4 del nuovo allegato I.01 del Codice – debbano essere valutati e, in particolare, se tutti gli elementi relativi alle garanzie normative ed economiche dei contratti debbano essere oggetto di considerazione “in maniera precisa e puntuale”.
Infine, veniva chiesta conferma se, con riferimento al concetto di “scostamento marginale delle tutele normative”, fosse necessario attendere le linee guida che dovranno essere emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto correttivo (il Decreto Legislativo 209/2024), come espressamente previsto dall’articolo 5 del predeto allegato. Quest’ultimo articolo stabilisce che “per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta”.
La Risposta del MIT: ANAC come Riferimento Provvisorio
L’ufficio di supporto ha confermato la necessità che il RUP, nella sua valutazione dell’adeguatezza e veridicità della dichiarazione di equivalenza – verifica che costituisce un presupposto imprescindibile prima dell’aggiudicazione – confronti il contenuto della dichiarazione con i parametri indicati nell’articolo 4 dell’allegato.
In merito al momento più delicato della valutazione, ovvero quando si riscontrano scostamenti rispetto ai parametri del contratto alternativo proposto, l’ufficio ha ribadito il riferimento a un futuro decreto del MIT che disciplinerà le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative ed economiche.
Tuttavia, “Nelle more dell’adozione delle suddette linee guida,” l’ufficio ritiene che “per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023“.
Questo significa che, in via provvisoria, ci si deve rifare al documento ANAC che, basandosi sulla Circolare INAIL 2/2020, considera tollerabile uno scostamento relativo a un solo elemento/parametro, sia per quanto concerne le tutele normative che quelle economiche.
È importante notare, tuttavia, che le indicazioni desumibili dall’articolo 4 dell’allegato I.01 sembrerebbero richiedere, per giungere a una valutazione negativa (con conseguente esclusione), almeno un pari trattamento economico e meri scostamenti marginali per quanto riguarda le tutele normative del contratto alternativo.