Negli enti locali capita spesso di dover conferire un incarico di Elevata Qualificazione a un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ci si chiede se, quando il dipendente ha un part-time al 50% ed è sempre stato valutato positivamente negli anni, si possa evitare di ridurre automaticamente al 50% la retribuzione di posizione. Molti operatori si pongono il problema perché ritengono che la qualità della prestazione, attestata dalle valutazioni, possa giustificare un trattamento diverso dalla semplice proporzione aritmetica.
La risposta, alla luce del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026, è negativa. Per capirne le ragioni bisogna partire dalla natura delle due componenti del trattamento economico accessorio delle EQ.
Posizione e risultato: due voci con funzioni diverse
L’art. 16 del CCNL 23.02.2026 distingue in modo netto la retribuzione di posizione dalla retribuzione di risultato.
La retribuzione di posizione viene graduata sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità dell’incarico e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali che comporta. Questa voce remunera quindi la posizione organizzativa in sé, cioè il “peso” dell’incarico nell’assetto dell’ente, e non la qualità con cui il singolo dipendente lo svolge.
La retribuzione di risultato, invece, è legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e dipende dagli esiti della valutazione della performance individuale. È questa la voce che riflette il rendimento del titolare dell’incarico.
Da questa distinzione discende una prima conclusione: le valutazioni positive ottenute negli anni riguardano la performance. Per questo incidono sulla retribuzione di risultato e non hanno alcun rilievo sulla quantificazione della retribuzione di posizione.
La regola espressa dell’art. 19, comma 7
Il contratto collettivo affronta direttamente il tema del part-time nelle EQ. L’art. 19, comma 7, del CCNL 23.02.2026 stabilisce che «Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.
Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione».
Questa disposizione contiene due precisazioni. La prima è che l’incarico di EQ può essere conferito a personale in part-time solo negli enti privi di dirigenza e solo se il part-time non è inferiore al 50% del tempo pieno. La seconda è che il principio del riproporzionamento si applica espressamente anche alla retribuzione di posizione.
Il testo è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni diverse. Una volta graduata secondo i criteri dell’ente, la retribuzione di posizione va necessariamente riproporzionata alla percentuale del part-time. Nel caso di un rapporto al 50%, quindi, spetta il 50% dell’importo previsto per quella posizione a tempo pieno, qualunque sia il curriculum valutativo del dipendente.
Lo spazio di flessibilità: la retribuzione di risultato
La valorizzazione delle valutazioni positive può invece trovare spazio nella retribuzione di risultato. L’art. 55, comma 11, del CCNL 23.02.2026 dispone infatti che «I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi integrativi».
La retribuzione di risultato, essendo collegata al raggiungimento degli obiettivi, può quindi essere riconosciuta al dipendente in part-time anche in misura non strettamente proporzionale all’orario. Questa possibilità ha però un limite preciso: deve essere prevista e disciplinata dal contratto collettivo integrativo dell’ente. In assenza di una specifica disciplina integrativa, la deroga alla proporzionalità non opera.
Conclusioni operative
Per un incarico di EQ conferito a un dipendente con part-time al 50%, l’ente deve prima graduare la retribuzione di posizione secondo i propri criteri e poi riproporzionarla alla percentuale di part-time, come impone l’art. 19, comma 7. Le valutazioni positive degli anni precedenti non consentono di derogare a questa regola, perché riguardano la performance e non il peso della posizione.
Se l’amministrazione intende valorizzare il rendimento del dipendente, lo strumento corretto è la retribuzione di risultato. Ai sensi dell’art. 55, comma 11, questa può essere corrisposta anche in misura non proporzionale al regime orario, purché il contratto integrativo lo preveda.
È quindi in sede di contrattazione integrativa che l’ente può eventualmente costruire meccanismi che tengano conto dell’effettivo apporto del personale a tempo parziale.