Un ente aveva chiesto se, per un incarico di elevata qualificazione (EQ) affidato a un dipendente con part-time al 50%, fosse possibile evitare di ridurre la retribuzione di posizione della stessa percentuale, considerato che l’interessato era sempre stato valutato positivamente.
Con l’orientamento applicativo ID 39101, l’ARAN risponde di no. La retribuzione di posizione, una volta graduata, va necessariamente riproporzionata alla percentuale di part-time.
La retribuzione di risultato, invece, segue la valutazione della performance e può essere attribuita anche in misura non proporzionale all’orario, secondo quanto stabilito dal contratto integrativo.
Posizione e risultato: due retribuzioni con logiche diverse
L’ARAN parte dalla distinzione fissata dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23 febbraio 2026. Le due voci che compongono il trattamento accessorio dell’EQ rispondono a criteri diversi, e da questo dipende il diverso trattamento in caso di part-time.
| Retribuzione di posizione | Retribuzione di risultato | |
|---|---|---|
| Cosa remunera | L’incarico in sé | Gli obiettivi raggiunti |
| Come si determina | Graduazione con criteri predeterminati su complessità e responsabilità | Esiti della valutazione della performance individuale |
| Effetto del part-time | Riproporzionamento obbligatorio | Possibile attribuzione non proporzionale, se previsto dal CCI |
La posizione è legata al tempo che il dipendente dedica all’incarico; il risultato è legato a ciò che il dipendente realizza. Per questo il part-time incide in modo automatico sulla prima e non necessariamente sulla seconda.
L’art. 19, comma 7: nessun margine sulla posizione
Per l’ARAN il testo contrattuale non lascia spazi interpretativi. L’art. 19, comma 7, del CCNL 2022-2024 consente agli enti privi di dirigenza di conferire incarichi di EQ anche a personale part-time con orario non inferiore al 50%, e precisa che il principio del riproporzionamento del trattamento economico si applica anche alla retribuzione di posizione.
La valutazione positiva ottenuta negli anni non cambia questa conclusione. La qualità del lavoro svolto può contare sul risultato, non sul valore della posizione, che dipende dalla graduazione dell’incarico e dall’orario di servizio.
Un esempio ipotetico chiarisce l’effetto:
| Voce | Tempo pieno | Part-time al 50% |
|---|---|---|
| Retribuzione di posizione graduata | 10.000 € annui | 5.000 € annui |
| Retribuzione di risultato | Secondo la valutazione | Secondo la valutazione e il CCI, anche non dimezzata |
Il risultato può sottrarsi alla proporzionalità: il ruolo della contrattazione integrativa
La retribuzione di risultato può seguire dinamiche diverse da quelle della posizione. Il riferimento è l’art. 55, comma 11, del CCNL del 23 febbraio 2026, secondo cui i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, e gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione, si applicano ai dipendenti part-time anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale all’orario.
La norma, però, non opera da sola: rinvia alla disciplina dei contratti collettivi integrativi. Spetta quindi alla contrattazione decentrata stabilire se e in che misura il risultato dei titolari di EQ a part-time possa discostarsi dal criterio proporzionale.
In assenza di una previsione del CCI, resta preferibile applicare il criterio ordinario. Dove invece il contratto integrativo lo prevede, un dipendente part-time che raggiunge pienamente gli obiettivi può vedersi riconosciuto un risultato non ridotto in proporzione all’orario.
Come applicare l’orientamento negli enti privi di dirigenza
Per i Comuni e gli altri enti senza dirigenza che affidano incarichi di EQ a personale part-time, l’orientamento si traduce in alcune scelte operative:
- Graduare la posizione come per un tempo pieno, sulla base dei criteri predeterminati di complessità e responsabilità.
- Riproporzionare il valore ottenuto alla percentuale di part-time, senza deroghe legate alle valutazioni passate.
- Verificare il contratto integrativo: se disciplina il risultato dei part-time secondo l’art. 55, comma 11, applicarne i criteri; se tace, valutare di inserire una previsione specifica in sede di contrattazione.
- Motivare nell’atto di conferimento il valore della posizione riproporzionato e i criteri con cui verrà determinato il risultato.
Il punto fermo è netto: sulla posizione decide l’orario, sul risultato decidono gli obiettivi raggiunti e le regole del contratto integrativo.