PUBBLICO IMPIEGO - DIFFERENZE TRA LAVORO DA REMOTO E LAVORO AGILE

DIRITTO A SMART WORKING AL 100% PER I GENITORI DI UNDER 14 E PER I FRAGILI

Un emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) reintroduce fino al 31 dicembre 2022 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni.
È stata così accolta, sia pur tardivamente, un’istanza delle parti sociali che, nel Protocollo sul lavoro agile del 30 giugno 2022 auspicavano, all’articolo 12, la proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili.

Per i lavoratori fragili (definiti come i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, ivi inclusi i disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) il diritto a lavorare in smart working, previsto nel corso del periodo di emergenza pandemica, era venuto meno il 30 giugno 2022. Ora viene reintrodotto sino al 31 dicembre prossimo alle stesse condizioni.

A fronte della presentazione della prescritta certificazione, la prestazione si svolgerà quindi “di norma” in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Un diritto quindi molto ampio, che sembra superare il limite della compatibilità delle mansioni con la prestazione da remoto.

Per quanto riguarda i genitori di figli minori di 14 anni il diritto allo smart working, scaduto al 31 luglio, viene nuovamente riconosciuto a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore. Qui, a differenza che per i fragili, il vincolo della compatibilità è espressamente previsto.

La formulazione dell’emendamento al decreto Aiuti bis parrebbe ripristinare anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (derivante da età, immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita, comorbilità) in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza di cui all’articolo 83, comma 1, del decreto Rilancio.

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