Un ente locale può assumere a tempo parziale il dipendente part-time di un altro ente, ma con limiti precisi: niente chiamata diretta, rispetto della soglia minima del 30% del tempo pieno e nessuna possibilità di usare il tetto delle 48 ore settimanali per sommare i due rapporti oltre l’orario contrattuale.
Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica in un recente parere reso a un Comune sulle corrette modalità di applicazione dell’art. 92 del TUEL.
Cosa prevede l’art. 92 del TUEL
L’art. 92 del d.lgs. n. 267/2000 consente ai dipendenti degli enti locali a tempo parziale di lavorare anche presso altri enti, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il primo periodo della norma stabilisce che gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, “nel rispetto della disciplina vigente in materia”.
Per il Dipartimento questo rinvio riguarda anche le modalità di costituzione del rapporto. Vanno quindi rispettati sia i principi generali di selettività nell’accesso al pubblico impiego, sia le condizioni specifiche per attivare un part-time previste dalla legge e dai contratti collettivi.
Prima conseguenza: niente chiamata diretta
Poiché valgono i principi di selettività nell’accesso al lavoro pubblico, l’ente che vuole avvalersi del dipendente di un altro ente non può assumerlo per chiamata diretta.
L’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza è una condizione necessaria, ma non sostituisce la procedura selettiva: anche per il secondo rapporto part-time l’ente deve seguire le regole ordinarie di reclutamento.
Seconda conseguenza: almeno il 30% del tempo pieno
La disciplina contrattuale vieta di instaurare rapporti a tempo parziale con una prestazione inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Anche questa regola non può essere derogata.
Nel comparto Funzioni locali l’orario ordinario a tempo pieno è di 36 ore settimanali: il 30% corrisponde quindi a circa 10 ore e 48 minuti a settimana. Un rapporto part-time più breve non può essere costituito, nemmeno presso un secondo ente.
Le 48 ore del d.lgs. n. 66/2003 non spostano il limite
Nel caso esaminato si ipotizzava di superare la soglia del 30% facendo leva sull’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, che fissa in 48 ore la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni. L’idea era di considerare le 48 ore come limite complessivo per la somma dei due rapporti part-time della stessa persona.
Il Dipartimento lo esclude. La disciplina dell’orario va letta nel suo complesso, partendo dall’orario ordinario a tempo pieno del comparto, cioè 36 ore settimanali. Il limite delle 48 ore opera rispetto a quel riferimento e serve a bilanciare due esigenze: la flessibilità oraria richiesta dal datore di lavoro e la tutela della salute del lavoratore.
Le 48 ore non sono quindi un “monte orario ordinario” massimo in cui far rientrare i debiti orari dei diversi part-time. Le percentuali di tempo lavorato nei due rapporti devono comunque concorrere a completare l’orario normale settimanale previsto dal contratto.
Cosa devono fare i Comuni
Per gli enti che vogliono avvalersi di dipendenti part-time di altre amministrazioni, il parere si traduce in tre verifiche:
- procedura selettiva: l’assunzione deve rispettare i principi di selettività dell’accesso al pubblico impiego, non può avvenire per chiamata diretta;
- soglia minima: il nuovo rapporto non può essere inferiore al 30% del tempo pieno;
- orario complessivo: le percentuali dei due part-time vanno ricondotte all’orario normale di 36 ore settimanali, senza usare le 48 ore del d.lgs. n. 66/2003 come tetto della somma.
Resta sempre necessaria l’autorizzazione dell’ente di appartenenza del dipendente.