La Corte dei Conti, con delibera n. 17/SEZAUT/2025/QMIG del 4 luglio 2025, ha definitivamente chiarito una questione cruciale per gli enti locali: quando le elezioni comunali si svolgono oltre la scadenza naturale del mandato, il termine di 60 giorni per la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato.
Questo rappresenta un vero e proprio “dietrofront” rispetto alle precedenti interpretazioni che sostenevano il calcolo del termine dalla scadenza naturale del mandato, indipendentemente dalla data delle elezioni.
Il Contesto Normativo e la Problematica
Le Elezioni Posticipate per il Covid-19
La questione nasce dalle disposizioni emergenziali adottate durante la pandemia da Covid-19. Il decreto-legge n. 26/2020 spostò le elezioni amministrative dal periodo ordinario (15 aprile – 15 giugno) al periodo settembre-dicembre 2020. Successivamente, il decreto-legge n. 25/2021 dispose analoga proroga per le elezioni del 2021.
Con la circolare n. 83/2024 del Ministero dell’Interno, è stato stabilito che:
- I comuni che hanno votato nel settembre 2020 torneranno alle urne nella primavera 2026
- I comuni che hanno votato nel settembre 2021 torneranno alle urne nella primavera 2027
Questo ha creato un periodo di mandato superiore ai cinque anni, generando incertezza sul calcolo dei termini per la relazione di fine mandato.
La Disciplina della Relazione di Fine Mandato
Gli Obblighi Normativi
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che:
- La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato
- Deve essere certificata dall’organo di revisione entro 15 giorni dalla sottoscrizione
- Deve essere trasmessa alla Corte dei Conti entro 3 giorni dalla certificazione
- Deve essere pubblicata sul sito istituzionale entro 7 giorni dalla certificazione
Le Finalità dell’Istituto
La Corte dei Conti ha chiarito che la relazione di fine mandato:
- Costituisce strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa
- Rappresenta uno strumento di democrazia del bilancio
- Garantisce il coordinamento della finanza pubblica
- Assicura il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica
Il Precedente Orientamento
La Posizione del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno aveva inizialmente sostenuto che, a prescindere dalla data delle nuove elezioni, la relazione dovesse essere sottoscritta entro il 60° giorno antecedente la scadenza naturale del mandato.
Questa interpretazione considerava il differimento delle elezioni una mera proroga delle funzioni e non un prolungamento della scadenza del mandato.
La Sentenza delle Sezioni Riunite n. 5/2021
Le Sezioni Riunite in speciale composizione con sentenza n. 5/2021/EL avevano stabilito che:
- Si era determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato)
- La sottoscrizione della relazione avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario
Il Nuovo Orientamento della Sezione delle Autonomie
La Ratio della Decisione
La Sezione delle Autonomie ha ribaltato l’orientamento precedente basandosi su una valorizzazione della ratio legis dell’istituto della relazione di fine mandato. Il nuovo principio si fonda sui seguenti elementi:
- Finalità informativa: La relazione deve consentire agli elettori di esercitare il voto in modo informato e consapevole
- Tempistica ottimale: Il termine di 60 giorni deve garantire un “periodo di riflessione” sull’operato dell’amministrazione uscente
- Prossimità alle elezioni: La relazione deve essere resa disponibile in prossimità della scelta elettorale
Il Problema del “Vuoto Conoscitivo”
La Corte ha evidenziato che applicare la regola letterale comporterebbe un “vuoto conoscitivo” su una parte significativa dell’attività amministrativa. Nel caso specifico, se il mandato scade a settembre e le elezioni si tengono nell’aprile/maggio successivo, rimarrebbero fuori dalla relazione:
- Esiti di controlli interni
- Rilievi della magistratura contabile
- Consolidamento di dati finanziari
- Anomalie nel rapporto con enti partecipati
Le Conseguenze Pratiche
Per i Comuni del 2020
I 962 comuni che hanno votato nel settembre 2020 potranno ora attendere fino alla primavera 2026 per sottoscrivere la relazione di fine mandato, evitando la scadenza urgente dell’estate 2025.
Per i Comuni del 2021
I comuni che hanno votato nel settembre 2021 seguiranno lo stesso principio, con elezioni previste per la primavera 2027.
L’Apparato Sanzionatorio
La decisione si armonizza anche con l’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011. La Corte ha sottolineato che:
- Il ritardo nella redazione rileva come inesatto inadempimento
- Le sanzioni sono più efficaci se irrogate in prossimità del periodo elettorale
- L’obbligo di motivare la mancata pubblicazione ha maggiore risonanza se effettuato vicino alle elezioni
Il Principio di Diritto Enunciato
La Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto vincolante:
“Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato”
Conclusioni
Questo “dietrofront” della Corte dei Conti rappresenta un significativo cambiamento di orientamento che privilegia la sostanza sulla forma. La decisione valorizza la funzione democratica e informativa della relazione di fine mandato, assicurando che gli elettori possano disporre delle informazioni necessarie per un voto consapevole nel momento più opportuno.
La nuova interpretazione risolve definitivamente le incertezze applicative che avevano creato tensione negli enti locali, fornendo un criterio chiaro e uniforme per tutte le situazioni in cui le elezioni si svolgono oltre la scadenza naturale del mandato, non solo per i casi emergenziali legati al Covid-19, ma anche per le normali casistiche in cui il mandato scade nel secondo semestre dell’anno.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini