Lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti territoriali introduce nuovi strumenti pensati per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, in linea con la logica di compliance già sperimentata in altri ambiti dell’ordinamento fiscale.
Le comunicazioni preventive prima dell’accertamento
Il primo strumento riguarda la possibilità, per Regioni ed enti locali, di inviare ai contribuenti comunicazioni prima dell’avvio dell’attività di accertamento vera e propria.
Attraverso queste comunicazioni, l’ente mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in proprio possesso — acquisiti direttamente o pervenuti da terzi — relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria, così da consentirgli di regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso.
Sessanta giorni per chiarimenti e regolarizzazione
Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente ha 60 giorni di tempo per fornire chiarimenti sul contenuto della stessa. In questo arco temporale può anche trasmettere ricevute di versamento e altra documentazione utile, segnalando eventuali dati non considerati o valutati erroneamente dall’ente in fase di controllo.
Solo decorso questo termine, senza contestazioni o sanatoria da parte del contribuente, l’ente potrà procedere con la notifica dell’atto di accertamento esecutivo.
Va evidenziato che la norma non individua una specifica fattispecie evasiva: la comunicazione potrà quindi riguardare sia gli omessi versamenti sia le dichiarazioni infedeli od omesse.
Gli avvisi bonari per le violazioni certe
Accanto a questo strumento, il decreto introduce la possibilità per gli enti territoriali di inviare avvisi bonari, finalizzati alla regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali od omessi. In questo caso l’ipotesi è diversa: si tratta di una violazione già certa e accertata sul piano del versamento, per la quale l’ente può prevedere un termine di regolarizzazione con l’applicazione di una sanzione ridotta, determinata dal Comune stesso.
La disposizione si aggancia all’articolo 13, comma 5, del Dlgs 472/1997, che nel disciplinare il ravvedimento operoso consente di individuare ulteriori circostanze che attenuano il carico sanzionatorio.
Gli obiettivi: meno contenzioso, riscossione più rapida
L’introduzione di questi due istituti risponde a un duplice obiettivo: velocizzare la riscossione delle somme non versate nei termini dal contribuente e, al tempo stesso, ridurre il rischio di contenzioso, attraverso il riconoscimento di un alleggerimento sanzionatorio a chi si regolarizza spontaneamente.
Una facoltà, non un obbligo, da disciplinare con regolamento
È importante sottolineare che si tratta di strumenti facoltativi: la norma prevede una possibilità di utilizzo, non un obbligo, e la loro applicazione dovrà essere recepita in un apposito regolamento comunale.
Ogni Comune potrà quindi scegliere se applicare questi istituti a tutti i tributi locali — Imu, Tari, Cosap, imposta di soggiorno — magari intervenendo sul regolamento generale delle entrate, oppure limitarne l’applicazione solo ad alcuni tributi.
L’impatto sul gettito, tra sanzioni e quota statale IMU
Un aspetto su cui gli enti dovranno riflettere con attenzione riguarda l’impatto finanziario di questi strumenti. La riduzione del carico sanzionatorio comporta infatti una perdita di gettito per il Comune; nel caso specifico dell’IMU, tale perdita si estende anche alla quota statale, che in caso di accertamento spetterebbe interamente all’ente comunale.
Una valutazione che ogni amministrazione dovrà bilanciare rispetto ai benefici attesi in termini di riscossione più rapida e minor contenzioso.