Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, è stato convertito nella legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026.
Per i Comuni la novità più attesa è la fine del vecchio tetto alla spesa di personale. Il provvedimento interviene però anche su ferie, segretari comunali, piccole e medie opere, dissesto, protezione civile e riscossione coattiva. Ecco le principali misure, sulla base della nota sintetica dell’ANCI.
Personale: addio al vecchio tetto di spesa
L’art. 2, comma 1, accoglie una richiesta storica dell’ANCI. Gli enti soggetti al regime assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019, cioè tutti i Comuni, non devono più applicare il tetto di spesa previsto dai commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006, la legge finanziaria di vent’anni fa.
Resta quindi un solo parametro: la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, disciplinata per i Comuni dal DM 17 marzo 2020. Gli effetti vanno oltre le assunzioni:
- gli enti con bilanci poco rigidi recuperano autonomia su tutte le scelte di spesa di personale, entro i margini di sostenibilità;
- diventa pienamente utilizzabile l’incremento delle risorse per la contrattazione integrativa previsto dal d.l. n. 25/2025;
- si risolve il problema dei piccoli Comuni che non avevano margini per coprire il trattamento economico del segretario comunale.
Ferie: monetizzazione solo alla cessazione, con onere della prova sul dirigente
L’art. 1, commi 1 e 2, riscrive il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, recependo l’orientamento della Corte di Giustizia UE, della Corte costituzionale e dei giudici di merito.
Le nuove regole sono tre:
- le ferie non godute possono essere pagate solo alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla norma;
- il datore di lavoro, cioè il dirigente o l’incaricato di elevata qualificazione che autorizza le ferie, deve invitare formalmente il dipendente a fruirne, avvisandolo in tempo utile che altrimenti andranno perse senza indennità;
- l’indennità non spetta se la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore, ma l’onere della prova è a carico del datore di lavoro.
Le regole si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Resta ferma la responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente in caso di violazione: per gli uffici diventa essenziale documentare gli inviti a fruire delle ferie.
Le altre misure sul personale
- Retribuzione di risultato dei dirigenti (art. 1, c. 7). Le economie accertate dagli organi di controllo vanno destinate obbligatoriamente alla formazione dei dirigenti, con modalità definite dalla contrattazione integrativa.
- Personale flessibile (art. 1, c. 15-sexies). Nei concorsi per profili non dirigenziali banditi entro il 31 dicembre 2027, le amministrazioni possono riservare fino al 20% dei posti a chi ha lavorato con contratto flessibile, anche in somministrazione, nello stesso profilo presso l’ente.
- Segretari comunali (art. 2, c. 5-8). È prevista una sessione straordinaria del corso-concorso nel biennio 2026-2027. Diventa strutturale la possibilità, per i Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti con sede andata deserta, di nominare un segretario di fascia C con il trattamento economico della sede.
- Polizia locale (art. 2, c. 9). Fino al 31 dicembre 2028 le graduatorie concorsuali valgono quattro anni.
- Personale educativo e scolastico (art. 5, c. 3). La validità straordinaria delle graduatorie comunali è estesa fino a tutto l’anno scolastico 2027/2028.
Investimenti: nuove scadenze per piccole e medie opere
Piccole opere (art. 2, c. 2-3). Per i contributi delle annualità 2020-2023 non scatta la revoca, anche se i termini di aggiudicazione sono stati superati, quando il contratto di affidamento dei lavori risulta stipulato entro il 31 dicembre 2024 (non più il 15 settembre 2024). Slittano anche gli obblighi di monitoraggio:
| Adempimento | Nuovo termine |
|---|---|
| Inserimento dei CUP in ReGiS (annualità 2020-2024) | 30 giugno 2027 (prima 31 luglio 2025) |
| Alimentazione completa della piattaforma | 6 mesi dall’erogazione del saldo dopo collaudo o regolare esecuzione, e non oltre il 31 dicembre 2026 |
| Attestazione dell’utilizzo delle economie di gara | 31 dicembre 2027 |
| Decreti di revoca del Ministero dell’Interno | 31 luglio 2027 (prima 31 ottobre 2025) |
Medie opere (art. 2, c. 4). Per le opere finanziate dalla legge n. 145/2018 per le annualità 2021-2025, il termine di conclusione dei lavori slitta dal 30 settembre al 31 dicembre 2026. Chi lo supera non perde tutto il contributo, ma subisce una revoca parziale pari all’1% del valore di ciascun progetto.
Dissesto: bilancio riequilibrato entro tre mesi e anticipazioni a regime
L’art. 3 modifica gli artt. 248, 249, 255 e 259 del TUEL, allineando la disciplina del dissesto al divieto costituzionale di indebitamento per spese diverse dagli investimenti (art. 119, comma 7, Cost.).
- Previsioni di competenza. Anche senza bilancio di previsione, l’ente in dissesto deve evidenziare le “previsioni definitive di competenza”, secondo le regole dell’esercizio provvisorio.
- Mutui. Sono ammessi solo per investimenti, anche per i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 TUEL.
- Anticipazioni a regime. Per gli enti che hanno scelto la liquidazione semplificata nasce un’anticipazione stabile, su istanza entro il 31 dicembre di ogni anno, ripartita con decreto del Ministero dell’Interno entro il 31 marzo. L’ente la gira all’organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni, che paga i debiti entro 90. La restituzione avviene in massimo dieci anni, a rate costanti con interessi.
- Bilancio stabilmente riequilibrato. Va presentato sempre entro tre mesi dalla delibera di dissesto, pena lo scioglimento del consiglio dopo la diffida del Prefetto. Deve essere approvato insieme al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima del dissesto. La regola vale anche per gli enti di Sicilia e Sardegna.
Politiche sociali
L’art. 2, commi 11-12, istituisce presso il Ministero del lavoro un fondo da 187,5 milioni di euro per il 2026, per salvare i progetti PNRR della Missione 5, Componente 2, rimasti scoperti dopo la riduzione dei target decisa dal Consiglio UE il 27 novembre 2025. Le risorse coprono i percorsi di autonomia per persone con disabilità (Investimento 1.2) e l’housing temporaneo e le stazioni di posta per persone in grave marginalità (Investimento 1.3).
L’art. 9 incrementa il Fondo unico disabilità di 23,6 milioni per il 2026 e 8,7 milioni per il 2027, riducendo per il 2026 le risorse destinate alle assunzioni INPS per la valutazione di base (da 165 a 119 milioni).
Protezione civile: Campi Flegrei e sisma 2016
Gli artt. 14-23 combinano proroghe, platee di beneficiari più ampie e strumenti di rafforzamento amministrativo, ma aumentano anche gli adempimenti dei Comuni.
Campi Flegrei. I contributi per ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica coprono ora gli eventi fino al 21 maggio 2026 e salgono dal 50% al 70%, anche per le domande già presentate, che i Comuni dovranno ricalcolare. I Comuni possono riaprire i termini con delibera di Giunta entro trenta giorni, con 60 giorni per l’istruttoria e altri 60 per le graduatorie. Per i condomini è prevista una domanda unitaria, con verifica dello stato legittimo sull’intero edificio. Il contributo di autonoma sistemazione (CAS) è esteso agli eventi fino a maggio 2026.
I Comuni possono riservare fino al 50% dei posti nei concorsi al personale a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio nell’emergenza bradisismo, che dovrà poi restare cinque anni nel servizio. L’azione commissariale potrà finanziare anche i Centri operativi comunali e le aree di attesa e raccolta.
Sisma 2016. La gestione straordinaria della ricostruzione è prorogata fino al 2029. Le strutture emergenziali passano gratuitamente ai Comuni, con i relativi oneri di gestione e manutenzione: un’opportunità di valorizzazione, ma anche un possibile peso per i bilanci. Nei Comuni del primo cratere (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto) si può stabilizzare il personale con almeno tre anni di servizio e le agevolazioni fiscali sono prorogate al 2028.
Riscossione coattiva: il ruolo di AMCO
L’art. 25 dettaglia il ruolo di AMCO – Asset Management Company Spa, il nuovo soggetto pubblico per la riscossione coattiva delle entrate locali già previsto dalla legge di bilancio 2026. I Comuni possono affidarle direttamente la riscossione coattiva; in alcuni casi l’affidamento diventa obbligatorio per almeno cinque anni.
L’obbligo riguarda gli enti che nell’ultimo triennio hanno smaltito meno del 35% dei residui attivi sulle entrate proprie correnti, o che non hanno inviato alla BDAP almeno tre rendiconti consecutivi degli ultimi quattro esercizi. Sono esclusi gli enti con residui attivi modesti, fino al 15% degli accertamenti. Un decreto annuale del MEF individuerà gli enti obbligati.
Alcuni punti chiave:
- i crediti restano di titolarità dei Comuni: AMCO coordina, con gare, i concessionari privati iscritti all’albo dell’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997;
- chi ha già un contratto con un concessionario esterno passa ad AMCO solo alla scadenza; chi usa una società in house, solo se non raggiunge la soglia nel triennio successivo al decreto;
- AMCO opera con patrimoni destinati separati e ha poteri di accesso alle informazioni analoghi a quelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’operatività dipende però dal decreto attuativo del MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Città, che dovrà definire convenzioni, remunerazione e tempi di riversamento. Per l’ANCI si tratta di una compressione dell’autonomia dei Comuni, giustificata dal peso della mancata riscossione sugli equilibri di bilancio.
Le richieste dei Comuni rimaste senza risposta
Durante l’esame parlamentare le principali proposte dell’ANCI non sono state accolte. In particolare:
- la possibilità di rinnovare gli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL, oggi impedita dalla giurisprudenza, e la proroga dei maggiori spazi di utilizzo previsti per il PNRR;
- l’inquadramento del personale educativo e scolastico;
- il trattamento economico accessorio durante le ferie;
- gli incentivi per il personale che gestisce le entrate comunali.
L’Associazione ha annunciato che riproporrà queste misure nei prossimi provvedimenti all’esame del Parlamento.
ANCI, nota sintetica sul decreto-legge n. 144/2026 convertito con legge n. 174/2026