Nel contesto del pubblico impiego, il procedimento disciplinare è regolato dal Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001), come modificato dalla riforma Madia (D.Lgs. 75/2017).
La normativa prevede termini perentori e ordinatori che scandiscono le fasi del procedimento disciplinare. Di seguito sono illustrati i principali aspetti relativi alla decorrenza dei termini perentori.
Termini perentori nel procedimento disciplinare
I termini perentori sono quelli la cui violazione comporta la decadenza dell’azione disciplinare o l’invalidità degli atti. Nel procedimento disciplinare, i termini perentori sono:
- 30 giorni per la contestazione degli addebiti: L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) deve notificare al dipendente la contestazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione da parte del responsabile della struttura;
- 120 giorni per la conclusione del procedimento: L’UPD deve concludere il procedimento, con l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione degli addebiti.
Decorrenza dei termini
- Contestazione degli addebiti: Il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui l’UPD riceve una segnalazione completa e dettagliata dal responsabile della struttura, tale da consentire l’avvio corretto del procedimento;
- Conclusione del procedimento: Il termine di 120 giorni decorre dalla data di notifica della contestazione degli addebiti al dipendente, non più dalla prima acquisizione della notizia dell’infrazione come previsto nella normativa precedente alla riforma Madia.
Effetti della violazione dei termini
- La violazione dei termini perentori (30 e 120 giorni) comporta la decadenza dell’azione disciplinare e l’invalidità degli atti adottati successivamente.
- Gli altri termini procedurali, come quello di 10 giorni per il responsabile della struttura per trasmettere la segnalazione all’UPD, sono considerati ordinatori. La loro violazione non determina automaticamente l’invalidità del procedimento, salvo che non comprometta irrimediabilmente il diritto di difesa del dipendente.
Principio di tempestività
Il principio di tempestività è centrale nel procedimento disciplinare. Anche quando i termini non sono perentori, è necessario che le amministrazioni agiscano con sollecitudine per garantire il diritto di difesa del dipendente e rispettare i principi di correttezza e buona fede.
In sintesi, i termini di 30 e 120 giorni rappresentano i cardini temporali del procedimento disciplinare nel pubblico impiego, assicurando sia la celerità dell’azione amministrativa sia la tutela dei diritti del lavoratore.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini