CONVENZIONI STIPULATE DALLE CENTRALI REGIONALI DI COMMITTENZA IN MATERIA SANITARIA

CONVENZIONI STIPULATE DALLE CENTRALI REGIONALI DI COMMITTENZA IN MATERIA SANITARIA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sentenza n. 61/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di annullamento del bando di gara per l’affidamento di un servizio. In merito al ricorso presentato, occorre effettuare una premessa sulla natura e agli effetti delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di committenza in materia sanitaria, introdotte al fine di conseguire significativi risparmi della spesa sanitaria mediante l’aggregazione degli acquisti a livello regionale.
I Giudici, osservano che tutti gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale hanno l’obbligo di approvvigionarsi, per i servizi e le forniture ricadenti nelle categorie merceologiche dell’ambito sanitario ed entro i limiti di spesa prefissati, mediante il ricorso alle centrali di committenza. Tale regola può essere derogata, con conseguente riespansione della discrezionalità degli enti appartenenti al servizio sanitario, solo in presenza di determinate caratteristiche sostanziali dei beni e dei servizi nonché, considerata la rilevanza dell’incidenza della regola sulla spesa pubblica, dietro espressa e motivata autorizzazione dell’organo amministrativo apicale.
TAR PIEMONTE, SENTENZA N.61/2020
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