Il congedo obbligatorio di maternità non può essere fruito dalla dipendente che abbia partorito prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
È la conclusione del parere pubblicato nella banca dati dei pareri in materia di lavoro pubblico, dedicato alla fruizione del congedo obbligatorio da parte di dipendenti neoassunte in servizio che abbiano partorito antecedentemente all’assunzione.
Una fattispecie tutt’altro che teorica: l’esito delle procedure concorsuali può collocare l’immissione in servizio a distanza di mesi dalla nascita del figlio, e l’interrogativo che arriva agli uffici del personale è se il periodo di astensione obbligatoria non goduto possa essere in qualche modo recuperato dopo l’assunzione.
Nessuna tutela riferibile a periodi anteriori al rapporto di lavoro
La risposta del parere è negativa. Si ritiene, si legge nel documento, che non possa configurarsi una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro.
Il ragionamento muove dalla natura stessa degli istituti a tutela della genitorialità: sono strumenti costruiti sul rapporto di lavoro e sulla prestazione che da esso deriva.
Dove il rapporto non era ancora costituito, non vi era una prestazione da sospendere né una posizione da proteggere, e quindi non si è prodotto alcun diritto da esercitare in un momento successivo.
Il presupposto è un rapporto di lavoro in corso
Il parere formula il principio in termini generali: qualunque tipologia di istituto o di beneficio a tutela della genitorialità è rivolta ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano i presupposti atti alla fruizione dell’istituto.
L’affermazione ha una portata che va oltre il singolo quesito. Non riguarda soltanto il congedo obbligatorio, ma l’intero sistema delle tutele: la titolarità del beneficio presuppone la contemporanea esistenza del rapporto di lavoro e delle condizioni previste dalla disciplina per quello specifico strumento.
Il rilievo delle tempistiche
Accanto al presupposto del rapporto in corso, il parere richiama un secondo elemento: le precise tempistiche a cui ciascun istituto è ancorato, riferibili alla gravidanza, all’età del minore, ovvero alla data dell’adozione o dell’affidamento.
Sono finestre temporali definite dalla disciplina di settore, che segnano il perimetro entro cui il beneficio può essere esercitato. Il congedo obbligatorio di maternità è per sua natura agganciato al periodo immediatamente precedente e successivo al parto: esaurita quella finestra, l’istituto non è più attivabile, tanto meno in capo a un’amministrazione che allora non era datore di lavoro.
Le indicazioni per gli uffici del personale
Dal parere emerge un criterio operativo lineare. Di fronte all’istanza di una neoassunta che abbia partorito prima dell’immissione in servizio, l’amministrazione non può riconoscere il congedo obbligatorio né in via di recupero, né in forma differita.
La verifica va invece condotta, istituto per istituto, sulla doppia condizione indicata dal parere: l’esistenza del rapporto di lavoro al momento della domanda e la permanenza dei presupposti e delle tempistiche proprie di quello specifico strumento.
Con la conseguenza che restano concettualmente distinti i benefici la cui finestra temporale risulti già chiusa al momento dell’assunzione da quelli per i quali le condizioni previste dalla disciplina possano dirsi ancora sussistenti in corso di rapporto.