L’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni trova il suo pilastro fondamentale nell’articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che ai posti nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, garantendo così l’apertura all’esterno, l’imparzialità e la selezione dei migliori candidati.
L’esperimento di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno rappresenta una deroga eccezionale a questo principio costituzionale.
Di conseguenza, come ricordato dal Consiglio di Stato a conferma di una pronuncia di primo grado in una vicenda che ha coinvolto un Comune, l’utilizzazione delle graduatorie derivanti da concorsi interni deve considerarsi una misura straordinaria che, se non adeguatamente giustificata, rischia di porsi al di fuori del perimetro dei principi costituzionali.
Il limite rigoroso dei posti messi a concorso
Proprio a causa della natura eccezionale e derogatoria del reclutamento riservato, la sua ammissibilità è rigorosamente limitata dall’ordinamento giuridico ai soli casi espressamente previsti e, soprattutto, tassativamente circoscritta al numero di posti originariamente messi a bando.
Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2023, n. 6953), i giudici hanno ribadito che non è in alcun modo consentito l’utilizzo della graduatoria di un concorso riservato agli interni per la copertura di ulteriori posti che si siano resi vacanti in un momento successivo.
Lo “scorrimento” della graduatoria, pratica diffusa nei concorsi pubblici ordinari, trova quindi un blocco insuperabile di fronte alle procedure riservate.
L’inapplicabilità dell’obbligo di motivazione per lo scorrimento
Nelle procedure di concorso ordinarie (aperte all’esterno), la Pubblica Amministrazione che necessiti di coprire nuove vacanze organiche si trova spesso a dover scegliere tra l’indizione di un nuovo bando e lo scorrimento di una graduatoria preesistente ancora valida, dovendo adeguatamente motivare la scelta operata.
Nel caso delle procedure riservate agli interni, invece, questo obbligo di motivazione non sussiste affatto (in conformità con quanto espresso dal Tar Lazio-Roma, 20 marzo 2018, n. 3131).
Non essendoci una reale alternativa giuridica percorribile — dato il divieto assoluto di scorrimento per gli interni — l’amministrazione non è tenuta a giustificare il mancato utilizzo della vecchia graduatoria per i nuovi posti vacanti.
L’articolo 28 del D.Lgs. 165/2001 come norma di stretta interpretazione
Questa interpretazione rigorosa trova ulteriore conferma nell’analisi della normativa speciale che disciplina l’accesso alla dirigenza pubblica.
La norma che ha introdotto la particolare modalità di accesso alla qualifica dirigenziale regolata dall’articolo 28, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, costituisce a tutti gli effetti una deroga al regime ordinario di reclutamento.
Trattandosi di una disposizione eccezionale, essa è soggetta al principio di stretta interpretazione: le sue regole non possono essere estese per analogia, e l’istituto dello scorrimento, tipico dei concorsi ordinari, rimane tassativamente escluso dalle procedure riservate al personale interno.