Per la riforma dei concorsi pubblici sono arrivati i correttivi, i quali in ogni caso fissano in legge l’ordinamento. I correttivi hanno lo scopo di smorzare polemiche sollevate dalle nuove previsioni sulle valutazioni dei titoli di studio nelle selezioni.
Il correttivo fissa il peso massimo che i titoli e l’eventuale esperienza professionale potrà avere nel punteggio complessivo.
Non potrà superare il 33%, come già prevede la legge 56 del 2019 (articolo 3, comma 6, lettera b).
Per i curricula di studio, il correttivo prevede che i criteri di valutazione nei bandi «per i profili ad alta specializzazione tecnica o amministrativa» dovranno concentrarsi sui titoli «strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita».