Rigettato il ricorso di Ge.Ma.Sa. contro il Comune di Santa Margherita Ligure: confermata la preferenza per l’offerta concorrente di La Sammargheritese s.r.l.s.
Il TAR Liguria ha respinto il ricorso (integrato da motivi aggiunti) presentato dalla società Ge.Ma.Sa. Gestioni Marittime Sammargheritesi s.a.s. contro il Comune di Santa Margherita Ligure e nei confronti della società La Sammargheritese s.r.l.s., confermando la legittimità della procedura di gara comparativa per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima.
La controversia verteva sulla determinazione dirigenziale del Comune che, a seguito di un procedimento di valutazione comparativa, aveva confermato la scelta di ritenere preferibile l’istanza presentata dalla società La Sammargheritese s.r.l.s. rispetto a quella della concessionaria uscente Ge.Ma.Sa..
La Disapplicazione delle Proroghe
Il punto cruciale della decisione riguarda la disapplicazione delle proroghe legislative che avevano esteso la durata delle concessioni demaniali marittime (come la proroga al 2033 o al 2027).
Il TAR ha accolto la consolidata giurisprudenza, richiamando le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e di altri tribunali, secondo cui tali proroghe sono inefficaci in quanto in contrasto con il diritto unionale, in particolare con l’articolo 12 della Direttiva Servizi.
Pertanto, il Comune di Santa Margherita Ligure ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali, procedendo all’avvio delle procedure comparative per il riordino delle concessioni.
Legittimità della Gara e dei Criteri di Valutazione
La ricorrente aveva contestato sia la gara in sé, invocando la perduranza della sua concessione, sia le modalità di svolgimento della stessa.
- Criteri di Aggiudicazione: Il Tribunale ha ritenuto che i criteri fossero stati previamente determinati con la delibera di Giunta del 12 settembre 2023, antecedente all’istanza della ricorrente.
Il fatto che la Commissione abbia successivamente elaborato una griglia dettagliata non ha minato la predeterminazione richiesta dalla giurisprudenza.
Inoltre, il TAR ha sottolineato che la procedura per le concessioni demaniali non richiede le stesse rigidità del Codice dei Contratti Pubblici. - Valutazione delle Offerte: Le censure relative all’eccessiva considerazione dell’investimento e alla metodologia di giudizio (preferenza anziché punteggio) sono state respinte, riconoscendo all’Amministrazione ampia discrezionalità nella scelta degli elementi da valorizzare.
- Inattività della Controinteressata: È stata respinta anche la doglianza sull’inattività della società controinteressata, in quanto la lex specialis non la configurava come requisito di accesso e l’esperienza e professionalità erano solo uno dei criteri di valutazione.
- Insindacabilità del Merito: Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la valutazione delle offerte è espressione di ampia discrezionalità della Commissione e le censure sul merito sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo in casi di manifesta irragionevolezza o illogicità.
Tali caratteri di abnormità non sono stati riscontrati nel caso di specie, con le preferenze accordate a La Sammargheritese risultate sufficientemente motivate e non illogiche.
Ad esempio, l’offerta della vincitrice presentava proposte più dettagliate in termini di accessibilità dei servizi per disabili e di sostenibilità ambientale.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati in quanto infondati.