Per oltre un decennio, la determinazione dei compensi per gli amministratori delle società controllate da Regioni ed Enti Locali è rimasta ancorata al rigido criterio del “costo storico”.
Tale vincolo, introdotto per contenere la spesa pubblica, imponeva che gli emolumenti non superassero l’importo corrisposto nell’esercizio 2013.
Tuttavia, l’evoluzione del mercato e le trasformazioni societarie degli ultimi anni avevano reso questo parametro spesso anacronistico o inapplicabile.
La Deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG
Con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fornito un chiarimento decisivo, risolvendo i dubbi interpretativi sollevati dagli enti locali.
La pronuncia stabilisce che il limite del 2013 non può essere considerato un dogma assoluto, specialmente quando rischia di compromettere la corretta gestione aziendale o di impedire il reclutamento di professionalità adeguate.
I casi in cui è ammesso il superamento del limite
Secondo quanto chiarito dalla nota dell’ANCI e dalla magistratura contabile, il superamento del parametro 2013 è autorizzato in due scenari specifici:
- Inesistenza del dato storico: Qualora la società non fosse attiva nel 2013 o non avesse amministratori remunerati in quell’anno, l’ente può determinare il compenso ex novo seguendo criteri di congruità e proporzionalità.
- Inadeguatezza dimensionale: Se le attuali dimensioni aziendali, il volume d’affari o la complessità operativa della società sono profondamente mutati rispetto al 2013, il vecchio limite può essere derogato.
Regole per la determinazione dei nuovi compensi
Nonostante l’apertura, il superamento del limite non equivale a una “deregulation”. Gli enti locali devono attenersi a criteri rigorosi:
- Analisi comparativa: Il compenso deve essere parametrato a società operanti nel medesimo settore e con volumi d’affari analoghi.
- Sostenibilità finanziaria: La spesa deve essere compatibile con i bilanci della società controllata e dell’ente controllante.
- Obbligo di motivazione: Ogni deroga al costo storico deve essere supportata da una motivazione analitica che giustifichi l’incremento sulla base di oggettive variazioni delle responsabilità o delle dimensioni aziendali.
Conclusioni
La nota dell’ANCI accoglie con favore questa “svolta pragmatica” della Corte dei Conti.
Il superamento del criterio del 2013 permette alle amministrazioni locali di gestire le proprie partecipate con maggiore flessibilità, garantendo che i compensi siano coerenti con le responsabilità civili e gestionali assunte dagli amministratori nel contesto economico attuale.