La sentenza n. 309 del 2026 emessa dal TAR Campania-Salerno, Sezione III, ha esaminato un ricorso contro atti di un concorso pubblico per quattro unità di “Funzionario tecnico” a tempo indeterminato presso il Comune di Mercogliano (AV).
La ricorrente, non ammessa alla prova orale per punteggio insufficiente (15/21) nella prima prova scritta, ha impugnato:
- l’avviso del 9 aprile 2024 recante l’elenco degli ammessi alla prova orale;
- la determina dirigenziale n.189/2024 di nomina della Commissione;
- i verbali della Commissione.
Ella sostiene, in particolare, che all’interno della Commissione esaminatrice fosse stato nominato in qualità di componente, un funzionario in quiescenza dal 31 luglio 2018, ossia da un periodo superiore al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso.
Art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994
A sostegno della tesi della ricorrente è citato il disposto dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 che stabilisce: «Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.
L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso».
Tale rilievo resiste alla circostanza che l’art. 24, comma 6, del Regolamento comunale per il reclutamento del personale non contempli espressamente la soglia temporale fissata dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994.
La richiamata norma regolamentare, infatti, nulla stabilisce circa la soglia massima di quiescenza maturata in capo ai soggetti designabili quali membri di commissioni esaminatrici concorsuali, la quale risponde alla logica e plausibile necessità che l’età anagrafica e il tempo trascorso dalla cessazione dal servizio non vadano a discapito dell’efficienza operativa e dell’aggiornamento tecnico-professionale dei soggetti anzidetti.
Art. 89, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000
Essa avrebbe dovuto intendersi eterointegrata dal succitato art.9, comma 4, D.P.R. 487/1994, così come previsto dall’art. 89, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che stabilisce: “In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”.
Secondo il Tribunale, quando il regolamento dell’Ente non disciplina in modo completo uno specifico aspetto del reclutamento, opera l’integrazione con la normativa statale.
In questo caso, il limite del triennio dalla cessazione dal servizio è stato considerato vincolante e la sua violazione ha determinato l’annullamento della nomina della commissione e degli atti successivi.
Conclusioni
La sentenza rappresenta quindi un richiamo concreto alla necessità di predisporre procedure concorsuali pienamente coerenti con il quadro normativo vigente, soprattutto nelle fasi preliminari di costituzione degli organi valutatori.
La pronuncia evidenzia che:
- la regolarità della commissione è un presupposto essenziale della selezione;
- il difetto nella composizione incide sull’intera procedura successiva;
- non possono essere nominati come componenti di commissione soggetti collocati in quiescenza da oltre tre anni.
A cura di Dott.ssa Sara Oriolo