La Corte richiama la propria pronuncia n. 22277/2025, intervenuta su una fattispecie analoga e rilevante per identità di contesto normativo. In quella sede ha chiarito che la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura selettiva ha natura costitutiva.
Essa produce una modificazione definitiva della situazione giuridica, che non può essere rimossa da decisioni successive, anche se di segno contrastante.
La massima ufficiale: pubblico impiego contrattualizzato
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nei confronti di tutti i controinteressati, non può essere reso inefficace da un’altra decisione divenuta definitiva in un momento successivo e che affermi la validità della stessa procedura.
La modifica delle situazioni giuridiche già intervenuta non è più rimovibile da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e apparentemente incompatibili.
I limiti all’applicazione dell’art. 2126 c.c.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte, l’art. 2126 c.c. presuppone lo svolgimento di un’attività lavorativa priva di titolo, ma riferibile a mansioni diverse o superiori rispetto a quelle originariamente dovute (Cass. n. 36358/2021).
Questo presupposto viene meno quando la variazione riguarda soltanto il trattamento economico, senza alcun mutamento delle mansioni svolte.
Le progressioni economiche non implicano mansioni superiori
La Cassazione, con la sentenza n. 2032/2021, ha precisato che le progressioni economiche all’interno delle categorie giuridiche non si acquisiscono in modo automatico. Richiedono una valutazione dell’amministrazione, da compiere sulla base di criteri di selezione appositamente individuati e nel rispetto delle risorse disponibili.
Tali progressioni non comportano in ogni caso l’esercizio di mansioni superiori: ne deriva che, in caso di conferimento illegittimo, non può essere invocato l’art. 2126 c.c.
Le conseguenze pratiche
Il quadro delineato dalla Corte produce due effetti principali. Da un lato, l’annullamento definitivo della graduatoria resta saldo anche di fronte a successivi giudicati di segno opposto.
Dall’altro, i dipendenti beneficiari di una progressione economica poi annullata non possono giovarsi dell’art. 2126 c.c. per trattenere i maggiori compensi percepiti, dato che la loro posizione non è legata allo svolgimento di mansioni superiori.