La sentenza 353/2025 del Tar di Salerno chiarisce un aspetto cruciale in materia di condono edilizio e pareri paesaggistici, stabilendo che:
- Silenzio-inadempimento, non silenzio-assenso:
- La mancata espressione del parere di compatibilità paesaggistica entro 180 giorni non equivale a un assenso tacito, ma configura un inadempimento da parte dell’amministrazione.
- Questo significa che il richiedente non può considerare il parere automaticamente favorevole per il decorso del tempo.
- Parere negativo tardivo:
- Anche se il parere viene espresso in ritardo, un eventuale parere negativo della Soprintendenza ha valore vincolante e impedisce il rilascio del condono.
- Questo significa che anche se passano i 180 giorni, e anche se passa molto più tempo, se il parere che poi viene rilasciato è negativo, questo diventa un atto preclusivo del condono.
- Condono edilizio e vincoli paesaggistici:
- L’articolo 32 della legge sul condono edilizio n. 47/1985 subordina il rilascio del condono in aree vincolate al parere favorevole delle autorità competenti.
- Il dissenso motivato della Soprintendenza preclude il condono.
- Il caso specifico:
- Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso di un cittadino che aveva richiesto un condono nel 2003, con parere negativo della Soprintendenza nel 2023.
- Il ricorrente contestava la tardività del parere (205 giorni) e invocava il silenzio-assenso, ma il Tar ha confermato la validità del parere negativo.
- In sintesi:
- In materia di condono edilizio in aree vincolate, il silenzio della Soprintendenza non equivale mai ad assenso.
- Un parere negativo, anche se tardivo, ha valore preclusivo del condono.
Questa sentenza ribadisce l’importanza dei pareri paesaggistici e la necessità di rispettare le normative in materia di tutela del territorio.