Il tema dell’applicazione dell’avanzo libero nei bilanci degli enti locali rappresenta un aspetto cruciale della gestione finanziaria pubblica, particolarmente rilevante nel periodo successivo all’approvazione del rendiconto. La questione centrale riguarda la possibilità di utilizzare le quote libere dell’avanzo di amministrazione prima della formale verifica della salvaguardia degli equilibri, un dubbio procedurale che ha trovato recentemente chiarimenti grazie all’intervento della Corte dei Conti Lombardia nella delibera n. 149/2024.
Il Quadro Normativo dell’Avanzo di Amministrazione
Gli enti locali sono tenuti ad approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo. Questo atto formale porta con sé l’accertamento dell’avanzo di amministrazione, che viene suddiviso in diverse quote: accantonate, vincolate, destinate e libere. Ciascuna di queste componenti è soggetta a regole specifiche di utilizzo, con particolare attenzione alla quota libera, che rappresenta la parte più flessibile ma anche quella più rigorosamente disciplinata.
La norma fondamentale che regola l’utilizzo dell’avanzo libero è contenuta nell’articolo 187, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che stabilisce un preciso ordine di priorità:
- Copertura dei debiti fuori bilancio
- Provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio quando non sia possibile provvedere con mezzi ordinari
- Finanziamento di spese di investimento
- Finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente
- Estinzione anticipata dei prestiti[1]
Il principio contabile applicato (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) ribadisce queste priorità e chiarisce che “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”. È importante sottolineare che per “mezzi ordinari” nell’ambito della salvaguardia degli equilibri si intendono “tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali”.
Limitazioni all’Utilizzo dell’Avanzo Libero
Non tutti gli enti possono liberamente applicare l’avanzo libero. L’articolo 187, comma 3-bis del TUEL prevede che l’avanzo non vincolato non possa essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in situazioni di utilizzo di anticipazioni di tesoreria (art. 222) o di utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti (art. 195). Questa limitazione è spesso sottovalutata, specialmente da quegli enti che non tracciano correttamente la cassa vincolata, rischiando di invalidare le delibere di applicazione dell’avanzo.
L’Interpretazione della Corte dei Conti
La questione specifica dell’applicabilità dell’avanzo libero prima della formale verifica degli equilibri ha trovato risposta nella delibera n. 149/2024 della Corte dei Conti Lombardia. Chiamata ad esprimersi sulla possibilità di utilizzare la quota di avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri, la Corte ha fornito un’interpretazione che appare chiara e significativa.
La Corte ha stabilito che “ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, assume rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio”. In altri termini, l’ente locale non può applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, ma una volta approvato il rendiconto, non è necessario attendere la formale salvaguardia degli equilibri per utilizzare l’avanzo libero.
Questa interpretazione conferma che l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione alle finalità previste dalla legge, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito[5].
Implicazioni Pratiche per gli Enti Locali
Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, non è vietato dall’ordinamento utilizzare l’avanzo libero prima della salvaguardia degli equilibri deliberata dall’organo consiliare ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Tuttavia, questo non significa che gli enti possano applicare l’avanzo libero senza considerare le priorità stabilite dalla legge.
Il responsabile finanziario, nella delibera con cui si applica l’avanzo libero prima della salvaguardia formale, deve dichiarare esplicitamente:
- L’inesistenza di debiti fuori bilancio
- Il permanere degli equilibri di competenza e nella gestione dei residui, tenendo conto anche di situazioni emerse successivamente all’approvazione del rendiconto
Questa valutazione rientra nella piena autonomia e responsabilità dell’ente, “anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza”.
Raccomandazioni di Prudenza e Best Practices
Nonostante la possibilità normativa di applicare l’avanzo libero prima della salvaguardia degli equilibri, è fondamentale adottare un approccio prudenziale nella gestione finanziaria. Il principio di prudenza suggerisce di non utilizzare integralmente l’avanzo libero, né prima né dopo la salvaguardia, considerando che potrebbe emergere durante l’anno la necessità di reperire nuove risorse per eventi o situazioni impreviste.
La salvaguardia degli equilibri, che deve essere formalmente approvata entro il 31 luglio di ogni anno, rappresenta comunque un momento fondamentale per verificare il permanere del pareggio tra entrate e spese, riconoscere eventuali debiti fuori bilancio e adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione. In questa sede, gli enti possono anche adottare i provvedimenti necessari per ripristinare l’equilibrio, incluso l’utilizzo dell’avanzo libero secondo le priorità stabilite dalla legge[.
Conclusioni
L’applicazione dell’avanzo libero prima della formale salvaguardia degli equilibri è possibile dal punto di vista normativo, a condizione che sia già stato approvato il rendiconto dell’esercizio precedente e che vengano rispettate, nella sostanza, le priorità stabilite dall’art. 187 del TUEL. Questa interpretazione, confermata dalla Corte dei Conti Lombardia, riconosce l’autonomia degli enti locali pur mantenendo fermo il principio che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Rimane fondamentale l’adozione di un approccio prudenziale nella gestione finanziaria, evitando di utilizzare integralmente l’avanzo libero per preservare risorse in caso di necessità impreviste e garantendo la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il mantenimento degli equilibri di bilancio nel medio-lungo periodo.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini
- https://www.gruppodelfino.it/news/applicazione-dellavanzo-libero-prima-della-salvaguardia/
- https://www.moltocomuni.it/rubriche/cosa-ne-pensa-la-corte-dei-conti/sullutilizzo-dellavanzo-libero-prima-dellapprovazione-del-rendiconto-di-esercizio/
- https://www.perksolution.it/utilizzo-quota-di-avanzo-libero-prima-dellapprovazione-della-salvaguardia-equilibri/