I requisiti minimi sono le caratteristiche che l’oggetto dell’appalto deve necessariamente possedere: sotto quella soglia, l’offerta non corrisponde a ciò che la stazione appaltante vuole acquistare. Proprio perché comportano l’esclusione, il TAR ne circoscrive l’individuazione a due ipotesi. Tutto il resto, in caso di dubbio, non può giustificare l’estromissione dalla gara.
ESCLUSIONE POSSIBILE Requisito espressamente minimo La lex specialis lo definisce come minimo, inderogabile o richiesto a pena di esclusione.
ESCLUSIONE POSSIBILE Carattere essenziale evidente Non c’è la qualifica espressa, ma la descrizione ne rivela in modo certo ed evidente l’essenzialità.
NESSUNA ESCLUSIONE Clausola ambigua Resta un margine di dubbio sulla portata della clausola: prevale l’interpretazione favorevole alla partecipazione.
La distinzione ha conseguenze concrete. Una caratteristica che non è un requisito minimo può incidere sulla valutazione dell’offerta, ad esempio nell’attribuzione del punteggio tecnico, ma non sulla sua ammissione.
Dove manca la certezza, riprende vigore il principio che impone di preferire l’interpretazione più rispettosa del favor partecipationis.TAR Lombardia, sent. n. 4481/2026
Approfondimento: requisiti minimi e criteri di valutazione
Negli atti di gara convivono spesso due tipi di indicazioni tecniche. Ci sono le soglie che l’offerta deve rispettare per essere ammessa, e ci sono le caratteristiche che la stazione appaltante premia con un punteggio più alto. Quando la stessa caratteristica compare in entrambe le vesti, o quando non è chiaro in quale delle due rientri, si crea proprio l’ambiguità di cui parla la sentenza.
Un esempio tipico: il capitolato descrive una prestazione «preferibilmente» con certe caratteristiche, e il disciplinare attribuisce punti a chi le offre. In un caso del genere è difficile sostenere che si tratti di un requisito minimo: l’offerta che non le possiede ottiene meno punti, ma resta in gara.
IL PRINCIPIO RESIDUALE: FAVOR PARTECIPATIONIS E TASSATIVITÀ
Il TAR definisce il favor partecipationis come principio residuale. Non serve a riscrivere il bando né a superare clausole chiare: entra in gioco quando l’interpretazione letterale e sistematica lascia un dubbio. In quel caso, tra due letture possibili, va scelta quella che amplia il confronto concorrenziale, non quella che lo restringe.
Il principio si lega a quello di tassatività delle cause di esclusione, che il Collegio intende anche nel senso di tipicità e inequivocabilità. L’operatore deve poter sapere in anticipo, con certezza, cosa lo espone all’esclusione. Una regola di esclusione che si ricava solo per via interpretativa non offre questa certezza.
Di fronte a una clausola, la commissione o il RUP possono seguire questo percorso.
- Leggere il testo La lex specialis si interpreta anzitutto secondo il suo significato letterale.
- Cercare la qualifica espressa La caratteristica è definita come minima, inderogabile o richiesta a pena di esclusione?
- Valutare la descrizione In mancanza di qualifica, la descrizione rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale?
- Leggere gli atti nel loro insieme Capitolato, disciplinare e criteri di valutazione sono coerenti, o la stessa caratteristica è trattata in modi diversi?
- In caso di dubbio, ammettere Se resta un margine di ambiguità, prevale l’interpretazione favorevole alla partecipazione.
L’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 enuncia i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: le cause di esclusione sono quelle previste dal codice e le clausole che ne introducono di ulteriori sono nulle. La difformità dell’offerta dai requisiti minimi è un’ipotesi diversa, perché riguarda la corrispondenza tra ciò che si offre e ciò che si chiede. Ma la logica è la stessa: l’esclusione è una conseguenza grave e deve poggiare su regole certe.
Anche quando un requisito tecnico è chiaramente fissato, l’esclusione non è automatica. In base al principio di equivalenza, disciplinato dal codice in materia di specifiche tecniche (art. 79 e allegato II.5), l’operatore può dimostrare che la soluzione proposta soddisfa in modo equivalente i requisiti richiesti. La stazione appaltante deve valutare questa dimostrazione prima di escludere.
Equivalenza e favor partecipationis operano su piani diversi: la prima riguarda la sostanza della prestazione offerta, il secondo l’interpretazione delle clausole. Ma entrambi spingono nella stessa direzione: guardare a ciò che si acquista, non alla forma.Approfondimento: i chiarimenti sull’offerta tecnica
Il soccorso istruttorio non consente di integrare o modificare l’offerta tecnica o economica. L’art. 101 del codice permette però alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sul contenuto dell’offerta, purché la risposta non la modifichi. Prima di escludere per una presunta difformità, può essere utile chiedere all’operatore di chiarire come la soluzione proposta soddisfa il requisito.
Domande frequenti
Serve sempre la formula «a pena di esclusione»?
No. Basta che la descrizione riveli in modo certo ed evidente il carattere essenziale della caratteristica. Ma la qualifica espressa elimina ogni dubbio ed è la scelta più sicura.
Il favor partecipationis consente di ammettere qualsiasi offerta?
No. È un principio residuale: opera solo quando la clausola è ambigua, non quando il requisito minimo è chiaro.
Un’offerta che non rispetta una caratteristica non minima che conseguenze ha?
Resta in gara. La difformità può incidere sul punteggio, se gli atti di gara lo prevedono.
La commissione può integrare il bando con la propria interpretazione?
No. Non può ricavare per via interpretativa un requisito minimo che la lex specialis non esprime con certezza.