Nel sotto-soglia l’esclusione automatica opera in caso di offerte ammesse pari o superiore a cinque solo in caso di procedura negoziata.
Il Tar Piemonte interviene sul meccanismo di applicazione della soglia automatica di anomalia previsto dall’articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020, giungendo a conclusioni opposte. La ricorrente ha partecipato a procedura aperta per lavori da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
Ammesse tutte le otto imprese partecipanti è stata determinata la soglia di anomalia dell’offerta, con la ricorrente che è risultata prima migliore offerta.
In successiva seduta il seggio di gara ha accolto la richiesta di autotutela dell’impresa che aveva offerto il prezzo più basso e, annullando la precedente determinazione, ha riammesso quest’ultima alla gara, ritenendo che la disposizione relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui alla gara vi fossero almeno cinque partecipanti si applicherebbe alle sole procedure negoziate di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, non anche alle procedure aperte.
La gara è stata aggiudicata dunque all’impresa che ha offerto il prezzo più basso.