Una recente sentenza del TAR Veneto ha ribadito i criteri che definiscono un “organismo di diritto pubblico”, chiarendo che l’assenza di determinati requisiti esclude l’obbligo di applicare le procedure di evidenza pubblica.
La decisione riguarda il caso di un operatore economico che aveva contestato una gara per il servizio rifiuti, ritenendo violati i principi di trasparenza.
I Tre Requisiti Chiave dell’Organismo di Diritto Pubblico
Il diritto eurounitario ha elaborato la categoria dell’organismo di diritto pubblico per identificare le cosiddette “amministrazioni aggiudicatrici” soggette alle rigorose regole dell’evidenza pubblica. La loro sussistenza si basa su tre requisiti fondamentali:
- Personalità giuridica: L’ente deve essere dotato di una propria personalità giuridica.
- Influenza pubblica dominante: Deve esserci un controllo o un’influenza significativa da parte di un’autorità pubblica.
- Requisito teleologico: L’attività dell’ente deve essere rivolta, anche se non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale. Inoltre, la sua attività principale non deve fondarsi esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività, e i rischi legati allo svolgimento di tale attività devono ricadere sulla Pubblica Amministrazione controllante, e non sull’ente stesso.
La sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 1046/2025, ha confermato che l’assenza di anche uno solo di questi requisiti esclude la configurazione di un organismo di diritto pubblico e, di conseguenza, l’obbligo di rispettare le norme in materia di evidenza pubblica.
Il Caso Specifico: Gara Rifiuti e Contestazione di Trasparenza
Il caso esaminato dal TAR riguardava un operatore economico che aveva eccepito la mancata osservanza delle modalità di pubblicazione previste dall’art. 84 del D.lgs. n. 36/2023 per una procedura di gara sopra soglia per l’affidamento del servizio rifiuti. L’operatore denunciava una violazione della trasparenza e del diritto di accesso alla procedura da parte degli altri concorrenti.
L’impresa che gestiva il portale di approvvigionamento, dove era stata pubblicata la gara, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo di essere un’impresa pubblica operante nel mercato e, come tale, non obbligata ad applicare le procedure di evidenza pubblica.
La Decisione del TAR: Difetto di Giurisdizione
Il Collegio del TAR ha preliminarmente stabilito che la controversia ricadeva al di fuori della giurisdizione amministrativa. Richiamando la giurisprudenza pregressa in materia, ha rilevato che l’impresa in questione, pur essendo una società interamente partecipata da due comuni, non poteva essere qualificata come società in house.
Questo perché i comuni soci non esercitavano alcuna forma di “controllo analogo”, elemento essenziale per la qualificazione in house. Di conseguenza, l’impresa non poteva neanche essere considerata un organismo di diritto pubblico.
La sentenza ha chiarito che l’impresa pubblica in questione, oltre alla mancanza di un controllo analogo, svolgeva attività di carattere industriale o commerciale, operando in settori di mercato liberalizzati e in concorrenza con altri operatori privati. “
La loro attività non si esaurisce, dunque, nel rendere servizi strumentali esclusivi agli enti soci, ma si estende a una platea indifferenziata di utenti, secondo logiche totalmente imprenditoriali, incompatibili con la configurazione dell’organismo di diritto pubblico”, si legge nella sentenza.
Inoltre, il fatto che la società emetta strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati la esime dall’applicazione del D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate – T.U.S.P.) e delle disposizioni in tema di affidamenti pubblici, prescritte per le società in house all’art. 26, comma 5, del medesimo decreto.
Pertanto, sotto il profilo soggettivo, l’impresa pubblica è stata riconosciuta come costituita per finalità puramente commerciali e industriali, operante in condizioni di piena concorrenza.
Non potendo essere ricondotta al modello dell’in house providing in senso stretto, il TAR ha concluso che “non risulta sottoposta alle disposizioni contenute nel T.U.S.P. e, nello specifico, all’obbligo di procedere agli affidamenti mediante gare disciplinate dal Codice dei contratti pubblici”. Per queste ragioni, il ricorso è stato giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione.