La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) fornisce chiarimenti importanti sull’erogazione del bonus del 2% per le attività tecniche svolte dal personale interno alle amministrazioni pubbliche. I punti chiave:
Condizione essenziale per l’erogazione: la stipula del contratto
- Il bonus è subordinato alla conclusione del contratto con l’impresa incaricata di eseguire la prestazione progettata o programmata.
- Non è sufficiente aver svolto le attività incentivabili: se l’appalto non viene siglato, il bonus non può essere erogato.
Bonus e revoca o risoluzione del contratto
- Una volta stipulato il contratto, il bonus può essere riconosciuto anche in caso di revoca o risoluzione dell’accordo.
- Questo a condizione che l’ente lo abbia espressamente previsto nella disciplina relativa agli incentivi tecnici.
Attività incentivabili e non incentivabili
- Sono incentivabili le attività di “programmazione della spesa per investimenti”, inclusi i programmi triennali e annuali di lavori, servizi e forniture.
- Sono escluse le attività legate alla gestione degli aspetti finanziari dei contratti, come l’accensione di mutui per il finanziamento delle opere.
- Le attività finanziarie, anche se necessarie, hanno natura diversa dalle procedure di affidamento ed esecuzione.
Chiarimenti della Corte dei Conti
- Le deliberazioni della Corte dei Conti Toscana confermano gli orientamenti del MIT e dell’ANAC.
- Ribadiscono la possibilità di riconoscere i bonus per le attività di programmazione, escludendo però le attività finanziarie.
Il bonus del 2% è un incentivo legato alla realizzazione concreta delle opere e dei servizi, non alla semplice attività di progettazione. La normativa mira a premiare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, evitando sprechi di risorse pubbliche. È importante che le amministrazioni definiscano con chiarezza le attività incentivabili e le modalità di erogazione del bonus, nel rispetto della normativa vigente.