L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, delineando un modello nel quale la valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta si concentra sulla sola migliore offerta, ossia sulla prima classificata in graduatoria.
Sul punto si è espresso il TAR Piemonte con la sentenza n. 1920/2026, che ribadisce la lettura del comma 1 secondo un’impostazione coerente con la struttura complessiva del Codice.
L’oggetto della valutazione: la sola migliore offerta
Il comma 1 dell’art. 110 stabilisce che la stazione appaltante verifichi l’affidabilità dell’offerta soltanto nei confronti della prima classificata. La scelta del legislatore non è casuale: la verifica non è un adempimento da replicare nei confronti di ciascun concorrente, ma lo strumento con cui l’amministrazione accerta che il potenziale aggiudicatario sia in grado di eseguire correttamente il contratto alle condizioni offerte.
Ne discende che:
- la valutazione investe unicamente l’offerta collocata al primo posto;
- le offerte successive in graduatoria non vengono sottoposte a verifica, salvo che la prima venga esclusa e si proceda a scorrere la graduatoria;
- l’esito negativo del giudizio sulla prima classificata apre la strada alla verifica sulla successiva.
La funzione della verifica e la natura dell’esclusione
La valutazione di anomalia mira a tutelare l’interesse pubblico alla effettiva scelta del miglior contraente possibile. Essa non ha finalità sanzionatorie né punitive nei confronti dell’operatore, ma persegue l’obiettivo di evitare l’aggiudicazione a un’offerta destinata a rivelarsi insostenibile in fase esecutiva, con pregiudizio per l’amministrazione.
In quest’ottica, l’esclusione per anomalia non costituisce una conseguenza automatica del superamento di una soglia, ma è l’effetto di un giudizio di complessiva inadeguatezza dell’offerta. Il giudizio ha carattere globale e sintetico: occorre valutare l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme, non soffermarsi su singole voci isolate.
Il rapporto con il principio del risultato
L’impostazione descritta si raccorda con il principio del risultato, che informa l’intero nuovo Codice dei contratti pubblici. Estendere la verifica di anomalia a ogni offerta potenzialmente anomala comporterebbe un aggravio ingiustificato del procedimento, con dilatazione dei tempi di gara e dispendio di risorse amministrative, senza alcun beneficio concreto per l’interesse pubblico.
La concentrazione dell’esame sulla sola prima classificata assicura invece un equilibrio tra rigore dei controlli ed efficienza dell’azione amministrativa, consentendo di pervenire in tempi ragionevoli all’aggiudicazione.
Il comma 2: regola operativa e non potere generalizzato
Il comma 2 dell’art. 110, che prevede la richiesta di spiegazioni per le offerte che appaiano anormalmente basse, va letto in coordinamento con il comma 1. Esso costituisce una regola operativa per condurre la verifica sull’offerta della prima classificata, e non attribuisce alla stazione appaltante un potere discrezionale di valutare ogni offerta potenzialmente anomala.
Il contraddittorio con l’operatore, attraverso la richiesta di giustificazioni, rappresenta dunque lo strumento procedurale attraverso cui si svolge la verifica sull’offerta in esame, non una facoltà estensibile a tutti i concorrenti.
Conclusioni
La pronuncia del TAR Piemonte offre alle stazioni appaltanti un’indicazione operativa chiara:
- limitare la verifica di anomalia alla prima classificata, procedendo allo scorrimento della graduatoria solo in caso di esito negativo;
- strutturare l’istruttoria come giudizio globale sull’attendibilità dell’offerta, evitando valutazioni frammentarie;
- utilizzare il subprocedimento di richiesta di spiegazioni come strumento di contraddittorio finalizzato a tale verifica.
Per gli operatori economici, ne deriva che la censura relativa alla mancata verifica di anomalia nei confronti di concorrenti diversi dall’aggiudicatario incontra un ostacolo significativo nell’impostazione accolta dal giudice amministrativo, mentre resta ampio lo spazio per contestare la correttezza e la completezza del giudizio condotto sull’offerta della prima classificata.