ANTICORRUZIONE - L'ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO IN OTTO LOTTI DI UN'UNICA PRESTAZIONE NON È PERMESSO

ANAC – SANZIONI PECUNARIE

ANAC può irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213 comma 13 13, agli operatori che forniscono agli organismi di attestazione dati non veritieri.

È ragionevole ritenere che l’ANAC possa irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 a tutti gli operatori che forniscono agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione (ovvero nell’ambito del procedimento finalizzato alla loro verifica), e ciò anche quando i documenti falsi si siano rivelati del tutto ininfluenti ai fini della qualificazione (ovvero anche quando l’operatore economico avrebbe potuto non produrre tali documenti all’organismo di attestazione).

Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 27/04/2023, n. 7236

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