L’Anac ha acceso un faro sulle procedure adottate dal Comune di Telese Terme per l’individuazione dell’ente attuatore del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per il biennio 2025/2026.
Secondo quanto stabilito nella delibera n. 529 del 10 dicembre 2025, l’operato dell’amministrazione comunale è risultato in netto contrasto con i pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Violazione della pubblicità legale e della digitalizzazione
Il cuore della censura mossa dall’Autorità risiede nel mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale, elemento che ha impedito la corretta formalizzazione degli atti di gara.
Tale omissione si pone in violazione di numerosi articoli del d.lgs. n. 36 del 2023, tra cui i principi generali sulla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti (artt. 1, 17-21, 23, 27, 83-85).
Anac ha ribadito che:
- La trasparenza è un principio cardine che assicura partecipazione, concorrenza ed efficienza attraverso la conoscibilità delle procedure.
- L’art. 27 del Codice dispone che la pubblicità sia garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
- Gli effetti giuridici degli atti decorrono esclusivamente dalla data di pubblicazione nella suddetta Banca Dati.
Lesione della concorrenza e dell’accesso al mercato
L’assenza di una corretta pubblicità non rappresenta solo un vizio formale, ma ha conseguenze sostanziali sulla tenuta della gara.
L’Autorità ha evidenziato come tale carenza possa aver alterato la par condicio competitorum, ovvero la parità di trattamento tra i potenziali sfidanti.
L’impiego della tecnologia e della digitalizzazione deve servire ad accrescere l’efficacia dei processi, ma “non può mai implicare un arretramento delle garanzie o dei diritti degli operatori economici”.
Di conseguenza, il comportamento del Comune ha leso il principio di accesso al mercato sancito dall’articolo 3 del Codice.
Servizio svolto senza contratto: i provvedimenti richiesti
La situazione rilevata a Telese Terme presenta tratti di particolare urgenza. L’attuale aggiudicatario sta infatti svolgendo il servizio SAI in assenza di un regolare contratto formalizzato e senza la trasmissione dei “dati vivi” necessari per il monitoraggio del ciclo di vita dell’appalto.
Per questi motivi, l’Anac ha stabilito che:
- Il Comune deve assumere entro trenta giorni le iniziative necessarie per conformarsi alle regole di diritto.
- L’Ente è tenuto a fornire immediato riscontro all’Autorità sulle azioni intraprese.
- Deve essere garantita la piena tracciabilità dei dati, qualificata dal legislatore come imprescindibile per la gestione di ogni contratto pubblico.