Non può essere consegnata al consigliere comunale copia del decreto di fissazione dell’udienza preliminare rilasciato da un tribunale ordinario in cui il comune risulta parte offesa e da cui si evincono dati sensibili.
In questo numero della nostra newsletter, ci concentreremo su un tema cruciale: la normativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’accesso ai dati da parte dei consiglieri comunali. È fondamentale comprendere le basi giuridiche che regolano questo accesso e le limitazioni previste dalla legge, per garantire un equilibrio tra trasparenza e tutela della privacy. Infatti, il recente Parere del Ministero dell’Interno (n. 40966 del 20.12.2024) conferma l’orientamento cautelativo rispetto all’accesso ai dati sensibili da parte del Consigliere Comunale.
Accesso ai dati da parte dei consiglieri comunali e privacy
Nel caso di specie, il consigliere ha richiesto copia del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, rilasciato dal Tribunale ordinario di …, in cui il Comune risulta parte offesa e da cui si evincono dati sensibili quali nominativi degli imputati ed i reati loro ascritti, pertanto, si ritiene che la copia richiesta non possa essere rilasciata dal comune destinatario.
Ormai è noto come la normativa sulla privacy prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica.
I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all’articolo 6 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (come già previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali). Fra le condizioni riportate nel presente articolo il trattamento dei dati risulta autorizzato dal momento in cui fonda le sue basi su un atto legislativo dell’Unione Europea o dei singoli Stati membri.
Sempre all’articolo 6, il Regolamento Europeo n. 679/2016 precisa che “tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità; i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto”.
La base giuridica su cui si fonda il trattamento nel caso di accesso ai dati dell’ente da parte del Consigliere Comunale è l’art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L., definito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4471/2005) “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività. È evidente, pertanto, che la legge sulla privacy sarà rispettata a condizione che vengano rispettate le condizioni previste dal richiamato art. 43, che legittimano l’accesso del consigliere e che il trattamento avvenga rispettando i principi generali previsti dall’art. 5 del Reg. UE 679/2016.
Peraltro, sulla specifica problematica della richiesta di accesso a dati personali (come anche quelli dei dipendenti comunali) da parte dei consiglieri, è intervenuto più volte il Garante della privacy. Come rilevato, il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Gli unici limiti insiti nel principio di strumentalità, inerenza e proporzionalità si riscontrano in quelle regole di ragionevolezza e proporzionalità, ambiti connessi all’art. 97 della Costituzione, che depongono per un esercizio del diritto non in contrapposizione ai principi di “buona amministrazione”.
Invero, il Garante ha ribadito che la disposizione di cui al citato art. 43 non è venuta meno per effetto della normativa sulla protezione dei dati personali e che il diritto di accesso dei consiglieri deve essere esercitato in osservanza del segreto d’ufficio, cui anche i consiglieri sono tenuti nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, come più volte affermato anche dal Consiglio di Stato (Cfr. Sez. V, n. 5109/2000).
In particolare la Giustizia Amministrativa, individuando il perimetro dell’accesso del consigliere comunale ha ribadito che, al fine di non tramutare l’ampiezza dell’esercizio di tale potere in una forma di diritto “tiranno”, ha stabilito che lo stesso debba essere permesso in maniera “strumentale” e quindi limitatamente alle esigenze richieste dall’espletamento del mandato secondo una delicato operazione di “equilibrato bilanciamento” tra le due posizioni l’una dei consiglieri a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, l’altra relativa alla riservatezza di terzi i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (si veda da ultimo sentenze V Sezione del Consiglio di Stato Sentenza n. 2089 pubblicata l’11 marzo 2021 e n. 3564 del 6 aprile 2023).
Il diritto del consigliere comunale non ha, quindi, carattere generalizzato ed indiscriminato, ma ha ad oggetto le informazioni connesse all’ampiezza del proprio mandato, ossia i compiti che dalla legge sono attribuiti alle assemblee elettive delle quali i consiglieri sono membri e all’accesso mediante una selezione in cui si chiede l’esibizione.
Tale Diritto deve essere esercitato nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di pertinenza e non eccedenza. Sebbene il diritto di accesso dei consiglieri sia più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi, esso è soggetto a limitazioni. È essenziale che l’esercizio di questo diritto non pregiudichi altri interessi tutelati dalla legge, mantenendo un equilibrio tra il diritto all’informazione e la riservatezza delle persone coinvolte.
Di seguito il Testo completo tratto dal Ministero dell’interno: https://dait.interno.gov.it/pareri/103502
Testo
(Parere n.40966 del 20.12.2024) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario generale del Comune … ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine alla richiesta di accesso agli atti da parte di un consigliere comunale volta ad ottenere la copia di un decreto di fissazione d’udienza preliminare emesso dal Tribunale Ordinario di … In via generale, si rappresenta che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto espressamente dall’articolo 43, comma 2, del T.U.O.E.L. ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività; si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n.241/90 (cfr. Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014).
In materia, il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089, ha precisato che il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur ampio, “… non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi”. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso, espresso dall’art.43, comma 2, d.lgs. n.267 del 2000, è sottoposto, con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale.
Inoltre, il TAR Lombardia, Brescia-sez.I, con sentenza n.298 del 29 marzo 2021, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il diritto di accesso del consigliere comunale non contempla i vincoli e le limitazioni previsti dalla disciplina generale di cui alla legge n.241 del 1990 (ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi). L’Alto Consesso, con sentenza n.3161/2021, ha altresì evidenziato che il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda solamente le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, investe l’esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale, per cui ha riconosciuto il diritto dei consiglieri comunali all’accesso alle disposizioni ed agli ordini di servizio relativi all’organizzazione del servizio di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza urbana.
Nel caso di specie, il consigliere ha richiesto copia del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, rilasciato dal Tribunale ordinario di …, in cui il Comune risulta parte offesa e da cui si evincono dati sensibili quali nominativi degli imputati ed i reati loro ascritti, pertanto, si ritiene che la copia richiesta non possa essere rilasciata dal comune destinatario di un atto adottato da altre Autorità.
A cura di Dott.ssa Cristina Pieretti