L’ANAC ha emesso una sanzione pecuniaria di 16.000 euro nei confronti del Direttore di una clinica in Lombardia, reo di aver adottato misure di carattere ritorsivo nei confronti di un medico che aveva segnalato illeciti (whistleblowing).
La decisione è stata formalizzata con la delibera n. 337, approvata dal Consiglio di Anac in data 9 settembre 2025.
L’Autorità ha accertato la natura ritorsiva delle misure poste in essere, ai sensi dell’articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, la norma che tutela gli autori di segnalazioni di illeciti.
Particolare gravità delle violazioni: comportamenti molteplici e reiterati
L’importo della sanzione è stato determinato tenendo conto della “concreta gravità del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi”.
In particolare, l’ANAC ha motivato la cifra di 16.000 euro, ben al di sopra del minimo edittale di 5.000 euro, citando la particolare gravità della violazione.
L’Autorità ha evidenziato che:
- Comportamenti molteplici e reiterati: Le azioni discriminatorie del professore/Direttore si sono manifestate in un “ampio arco temporale”.
- Danno al segnalante: I comportamenti hanno “cagionato un apprezzabile danno nella sfera giuridica del segnalante”.
- Mancanza di giustificazione: All’esito dell’istruttoria, il Professore non è riuscito a fornire alcuna prova che potesse giustificare l’adozione delle misure contestate con motivazioni estranee alla segnalazione (assenza di ragioni valide, estranee al $whistleblowing$).
Funzione afflittiva e deterrente della sanzione
L’irrogazione della sanzione ricade sotto l’articolo 54-bis, comma 6, primo periodo, del d.lgs. 165/2001, che prevede, in caso di accertate misure discriminatorie, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro a carico del responsabile.
L’ANAC ha ritenuto che, in considerazione del ruolo professionale rivestito dall’autore della violazione, una sanzione determinata nel minimo non sarebbe stata “effettiva” e “realmente afflittiva”.
L’Autorità ha, infatti, sottolineato che la sanzione pecuniaria, oltre alla funzione afflittiva, deve avere un duplice scopo deterrente:
- Prevenzione Generale: fungere da deterrente rispetto a eventuali futuri comportamenti ritorsivi da parte di altri soggetti;
- Prevenzione Speciale: scongiurare la reiterazione dei comportamenti ritorsivi da parte del medesimo autore.
Il provvedimento della delibera n. 337 ribadisce il fermo impegno dell’ANAC nella tutela dei whistleblowers e nella lotta alle ritorsioni nei confronti di chi segnala illeciti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti ad esse equiparati.