WELFARE INTEGRATIVO - QUALI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA?

WELFARE INTEGRATIVO – QUALI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA?

Il sindaco del Comune X, chiede, in ordine all’assoggettamento al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo, se un Ente, che in passato non aveva stanziato risorse per welfare integrativo, possa riconoscere ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale mediante la fornitura di voucher o, in alternativa, attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli stessi, sulla base di un elenco di categorie di beni/servizi disciplinato dal contratto collettivo integrativo.

Tali interventi saranno finanziati con risorse proprie oltre il limite del trattamento accessorio di cui al succitato art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, anche destinando al loro finanziamento le risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa e ritenendosi, per l’appunto, che la destinazione di tali somme sia volta alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e non retributiva.

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