L’Autorità Nazionale AntiCorruzione ha ribadito un principio fondamentale in materia di appalti pubblici: anche l’affidamento di servizi di welfare aziendale, qualora costituisca una quota di fringe benefit erogata ai dipendenti, non può prescindere dall’acquisizione di un CIG.
Questa precisazione, contenuta nell’Atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025, risponde a un quesito specifico di un’Autorità Portuale e chiarisce la necessità di una piena tracciabilità di tali spese.
L’intervento dell’ANAC si è reso necessario a fronte di un quesito sollevato da un’Autorità Portuale che intendeva fornire ai propri dipendenti un importo annuale sotto forma di fringe benefit, utilizzabile tramite una piattaforma informatica web dedicata.
L’Autorità Portuale aveva previsto un corrispettivo per il servizio composto da un canone annuale per l’utilizzo della piattaforma e una percentuale fissa calcolata sul quantum erogato a ciascun dipendente, entrambi maggiorati di IVA.
La Controversia: Doppia Fattura e Mancanza di CIG
La tesi sostenuta dall’Autorità Portuale era che il valore economico erogato direttamente ai dipendenti sotto forma di fringe benefit non dovesse essere computato all’interno del valore complessivo dell’affidamento.
Di conseguenza, l’operatore economico fornitore del servizio avrebbe dovuto emettere una doppia fattura: una con CIG relativa al canone e al servizio di piattaforma, e un’altra senza CIG per la quota economica caricata e erogata come fringe benefit.
La giustificazione addotta si basava sulla natura del welfare aziendale, inteso come un insieme di prestazioni, opere e servizi in natura o sotto forma di rimborso spese, finalizzati a migliorare la vita privata e lavorativa dei dipendenti e che, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
La Posizione dell’ANAC: Unica Prestazione e Obbligo di CIG
L’ANAC ha tuttavia confutato questa interpretazione. Secondo l’Autorità, l’oggetto della prestazione demandata all’appaltatore – e di conseguenza la spesa dell’Ente da computare nell’importo dell’appalto come corrispettivo del servizio reso – deve includere l’importo nel suo complesso.
Questo comprende sia le attività connesse alla creazione e manutenzione della piattaforma online, sia la gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, incluse le somme ascrivibili a “crediti welfare” del personale.
Tali somme complessive, infatti, devono confluire nell’importo totale pagabile all’appaltatore, in quanto rappresentano il corrispettivo per l’attività svolta nella sua interezza.
L’ANAC ha assimilato questa tipologia di contratto ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per l’erogazione dei buoni pasto.
La Necessità di Trasparenza e Tracciabilità
La conseguenza di questa precisazione è chiara: l’Autorità Portuale, o qualsiasi altro ente pubblico che intenda affidare un servizio di welfare aziendale con erogazione di fringe benefit, dovrà comunque procedere con l’acquisizione del relativo CIG.
Questo avviene secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata, garantendo così la piena trasparenza e tracciabilità delle spese pubbliche, anche quando queste assumono la forma di benefici per i dipendenti.
Questa pronuncia dell’ANAC rafforza il principio secondo cui ogni esborso di denaro pubblico, indipendentemente dalla sua finalità diretta o indiretta, deve essere soggetto a procedure che ne assicurino la conformità e la vigilanza, eliminando aree di potenziale opacità nella gestione delle risorse pubbliche.